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Domande frequenti

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Sezione domande frequenti

Numero faq filtrate 325

Generali

Next Generation EU (NGEU) è un piano Next da €750 miliardi che ha l'obiettivo di rilanciare l'economia europea dopo la pandemia di COVID-19 e di renderla più verde e digitale.
Italia domani è il nome del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) approvato dal Governo italiano il 29 aprile del 2021 all’interno del programma europeo Next Generation EU. L’Italia è la prima beneficiaria, in valore assoluto, del programma Next Generation EU, con un totale di €191,5 miliardi. Mediante un Fondo Complementare, finanziato direttamente dal bilancio dello Stato, il nostro Paese ha previsto un'integrazione di €30,6 mld. Il totale degli investimenti previsti è pertanto di €222,1 miliardi.
Italia digitale 2026 è il piano strategico per la transizione digitale e la connettività promosso dal Dipartimento per la trasformazione digitale. Il Piano, che raccoglie il 27% delle risorse di Italia domani, si sviluppa su due assi. Il primo asse (6,71 miliardi) riguarda le infrastrutture digitali e la connettività a banda ultra larga. Il secondo (6,74 miliardi) riguarda tutti quegli interventi volti a trasformare la Pubblica Amministrazione (PA) in chiave digitale. I due assi sono necessari per garantire che tutti i cittadini abbiano accesso a connessioni veloci per vivere appieno le opportunità che una vita digitale può e deve offrire e per migliorare il rapporto tra cittadino e pubblica amministrazione rendendo quest’ultima un alleato nella vita digitale dei cittadini.
L'importante piano di investimenti e riforme previsto dal Piano nazionale di ripresa e resilienza vuole mettere l'Italia nel gruppo di testa in Europa entro il 2026. Italia digitale 2026 si pone cinque ambiziosi obiettivi:
  1. Diffondere l’identità digitale, assicurando che venga utilizzata dal 70% della popolazione;
  2. Colmare il gap di competenze digitali, con almeno il 70% della popolazione che sia digitalmente abile;
  3. Portare circa il 75% delle PA italiane a utilizzare servizi in cloud;
  4. Raggiungere almeno l’80% dei servizi pubblici essenziali erogati online;
  5. Raggiungere, in collaborazione con il Mise, il 100% delle famiglie e delle imprese italiane con reti a banda ultra-larga.
“PA digitale 2026” è il sito del Dipartimento per la trasformazione digitale che permette alla PA di accedere ai fondi di Italia digitale 2026. Il sito sarà il punto unico di accesso per avere informazioni sugli avvisi dedicati alla digitalizzazione della PA, fare richiesta di accesso ai fondi e rendicontare l’avanzamento dei progetti. Inoltre è possibile richiedere assistenza diretta e avere tutte le info sulle azioni di accompagno previste dal Dipartimento per la trasformazione digitale della Presidenza del Consiglio dei ministri.

Utilizzo piattaforma

Accesso

Il rappresentante legale dell'amministrazione, o una persona incaricata ad agire per suo conto, può accedere con SPID/CIE alla piattaforma. Durante la procedura di primo accesso alla piattaforma, è necessario selezionare e attivare il profilo della PA di riferimento.
Per accedere alla piattaforma è necessario disporre della propria identità digitale (SPID o CIE) e della propria email istituzionale. Il rappresentante legale dell'amministrazione (o chi opera per suo conto) deve inoltre avere la possibilità di consultare la PEC dell'amministrazione per la quale intende operare.
Per completare la procedura di primo accesso alla piattaforma PA digitale 2026, è necessario confermare il link di verifica presente nella PEC inviata all'amministrazione di riferimento. Il link di verifica ha una validità di 7 giorni.
Sì. Nel caso in cui a effettuare l'accesso non sia direttamente il rappresentante legale ma una persona da lui incaricata, è presente una casella da spuntare per dichiarare di stare agendo per conto del rappresentante legale dell'amministrazione. Alla fine della procedura di primo accesso, il rappresentante legale della PA riceve una PEC con cui viene a informato del fatto che la persona incaricata ha agito per suo conto su PA digitale 2026.
Nello step di selezione dell'amministrazione mediante nome della PA, codice IPA o luogo, il sistema precarica i dati dell'amministrazione presenti nella banca dati IPA. Se si riscontrano inesattezze nei dati della PA visualizzati, è necessario modificarli su IPA (https://indicepa.gov.it/ipa-portale/) e riprendere l’attivazione della PA dopo l’aggiornamento. È bene ricordare che per visualizzare su PA digitale 2026 i dati aggiornati a seguito di modifiche su IPA, potrebbero essere necessarie fino a 48 ore.
Se la PEC dell'amministrazione non ha ricevuto la comunicazione oppure sono trascorsi più di 7 giorni dalla ricezione del link di verifica, è necessario richiedere l'invio di una nuova email premendo il pulsante "Invia nuova email" presente nella pagina che si visualizza accedendo nuovamente alla piattaforma.
Bisogna verificare, ed eventualmente aggiornare, i dati inseriti all'interno di IPA accedendo a https://indicepa.gov.it/ipa-portale/. Per visualizzare i dati aggiornati su PA digitale 2026 potrebbero essere necessarie fino a 48 ore.
Nel momento in cui un nuovo rappresentante legale accede alla piattaforma per conto di una PA che ha già un utente attivo in quel ruolo, il sistema invia una PEC all’amministrazione per confermare la nuova utenza e, contestualmente, disabilitare la precedente.
No. Il possesso del servizio di identità digitale (SPID o CIE) è indispensabile per accedere a PA digitale 2026.
No. Lo SPID/CIE utilizzato in fase di accesso deve essere lo stesso anche per tutti i futuri accessi a PA digitale 2026.
Bisogna accertarsi che la persona che ha mandato l'invito a entrare in PA digitale 2026 per conto di una PA, abbia inserito correttamente i dati.
Dopo aver ricevuto l'email di invito e aver verificato la correttezza dei dati, bisogna accertarsi di aver completato la procedura di accesso facendo click sul link di verifica all'interno dell'email.
Ti informiamo che potrai registrarti come Rappresentante Legale per un nuovo istituto accendendo in piattaforma nella sezione "La Mia PA", individuabile cliccando sul tasto relativo al tuo nome, presente in alto a destra nella schermata principale dell'area riservata in piattaforma. Quindi cliccare sul tasto "Associa nuova amministrazione" per avviare la procedura guidata di registrazione per l'ulteriore Istituto da gestire.

Gestione utenti

Oltre al ruolo di rappresentante legale, ogni amministrazione può avere un massimo di 3 utenti. I ruoli possono essere così suddivisi: 1 incaricato e 2 editori, oppure 3 editori.
L'utenza del rappresentante legale è la prima creata per la PA all'interno della piattaforma e ha la facoltà di creare e gestire tutti gli altri ruoli utente. Un utente con ruolo di "incaricato" può visualizzare le informazioni relative alla PA e alle candidature, compilare moduli, caricare documenti e invitare utenti “editori”. È possibile essere utente “incaricato” per più amministrazioni (es. forme aggregative quali unioni di comuni). Il rappresentante legale può invitare un solo utente con il ruolo di “incaricato”. Un utente con ruolo di "editore" può visualizzare le informazioni relative alla PA e alle candidature, compilare moduli e caricare documenti. Non può invitare altri utenti. È possibile essere utente “editore” per una sola amministrazione. Il rappresentante legale o l'incaricato possono invitare uno o più utenti con questo ruolo nei limiti del numero di utenti permesso dalla piattaforma.
Potrebbe accadere che i dati contenuti nell'invito e i dati ereditati da SPID/CIE dell'utente invitato non coincidano. In questo caso, il rappresentante legale deve controllare di aver correttamente inserito i dati anagrafici nel modulo di invito, ed eventualmente, modificarli.
Bisogna verificare la correttezza dei dati inseriti nella sezione "Utenti" e nel caso risultassero errati procedere alla correzione. Qualora fossero corretti, si consiglia di controllare la cartella spam della posta elettronica oppure contattare il supporto di PA digitale 2026 dall'apposito modulo di contatto.
In caso di mancata corrispondenza tra i dati SPID e quelli presenti nell'invito, l’utente visualizza una schermata con messaggio di errore e viene invitato a contattare la propria amministrazione per maggiori informazioni.
Il rappresentante legale o l'incaricato, dopo aver selezionato la PA per la quale intende operare, accede, attraverso il menù a tendina che si apre facendo click sul suo nome, alla sezione "Gli utenti della tua PA". In questa sezione visualizza la lista degli utenti collegati alla propria amministrazione e facendo click sull'icona:
- "Modifica" può modificare i dati di un utente attivo.
- "Revoca" può revocare l'utenza.
Si. All'interno della piattaforma l’utente con il ruolo di “incaricato” ha facoltà di operare per più amministrazioni. Il ruolo di "incaricato" può essere assegnato a un utente solo dal rappresentante legale dell'amministrazione.

Candidatura

É possibile verificare i requisiti di accesso a una candidatura all'interno del dettaglio della pagina dell'avviso pubblico.
La candidatura per un avviso pubblico può essere trasmessa solo ed esclusivamente attraverso la procedura guidata di candidatura presente nell'area riservata di PA digitale 2026.
Per poter avviare o completare una candidatura su PA digitale 2026 sono richiesti:
  • SPID/CIE per autenticazione alla piattaforma;
  • data e luogo di nascita del rappresentante legale;
  • accettazione delle dichiarazioni di responsabilità;
  • configurazione corretta del pacchetto di servizi;
  • firma digitale valida per la firma della domanda di finanziamento, da caricare nella fase finale del processo di candidatura.
No. Per ogni avviso è prevista la possibilità di inviare una sola candidatura finanziata.
L'assegnazione dei fondi è periodica: avviene quindi in base al calendario dei singoli avvisi, a seguito della pubblicazione di un decreto. Per maggiori informazioni, consultare la sezione ''esiti candidature'' all'interno dell'avviso interessato.
Un avviso presente in area pubblica potrebbe non essere visibile nell'area riservata nel caso in cui la PA non rientri tra i beneficiari previsti per quell'avviso.
Sì. È possibile modificare una domanda di finanziamento non ancora inviata attraverso il tasto ''Modifica dati'' presente nello step 4 (Riepilogo) del flusso di candidatura. Nel caso in cui l'utente abbia già caricato in precedenza una domanda firmata, dovrà eliminare tale documento attraverso il tasto ''Rimuovi file'' presente nello step 5 (Firma) del flusso, scaricare nuovamente e ricaricare la domanda modificata e firmata digitalmente, ed eventualmente procedere all'invio.
Le principali cause di inammissibilità sono:
  • superamento del budget previsto per un determinato avviso o per una determinata area geografica (nord/sud);
  • scadenza del termine ultimo per l'invio di domande per un determinato avviso;
  • decisione discrezionale del DTD.
È necessario controllare che:
  • il file caricato sia in formato P7M;
  • il file caricato corrisponda all’ultima versione scaricata;
  • sia presente la firma digitale;
  • la firma digitale sia quella del rappresentante legale.
Se non vengono completate le attività necessarie previste nel calendario scadenze/cronoprogramma, il finanziamento concesso viene revocato.
Coloro che desiderano dotarsi di un dispositivo di firma digitale devono rivolgersi ai prestatori di servizi fiduciari accreditati, soggetti pubblici o privati che, sotto la vigilanza di AgID, emettono certificati qualificati (per la firma digitale) e certificati di autenticazione (per le carte nazionali dei servizi). È possibile consultare la lista dei prestatori di servizi fiduciari accreditati accedendo alla pagina https://www.agid.gov.it/piattaforme/firma-elettronica-qualificata/prestatori-di-servizi-fiduciari-attivi-in-italia
Il sistema ritiene valide solo firme di tipologia Cades.
Sì, è possibile posticipare la scadenza del cronoprogramma di un progetto da completare attraverso il pulsante "Posticipa la scadenza". Ogni PA può quindi richiedere di posticipare la scadenza più volte nel corso del ciclo di vita del progetto, proponendo una nuova data di scadenza. Se lo slittamento richiesto è superiore ai 30 giorni, è necessario inserire una motivazione e attendere l'esito della valutazione. Se, invece, lo slittamento è inferiore o uguale a 30 giorni, la richiesta viene accettata automaticamente dal sistema. Dalla terza richiesta di proroga in poi, invece, è sempre necessario indicare la motivazione (anche per slittamenti fino a 30 giorni) e attendere l'esito della valutazione. Ti confermiamo, inoltre, che la data di completamento del progetto, sarà aggiornata automaticamente una volta inserita la data di contrattualizzazione.
Non è possibile aggiungere e/o eliminare servizi ad una candidatura già inviata. Ti ricordiamo che è comunque possibile rinunciare a una candidatura e inviarne una nuova a seguito della ricezione della PEC del decreto di rinuncia.Ti consigliamo di valutare tale opportunità anche contattando l’account manager del tuo territorio utilizzando il modulo dedicato https://padigitale2026.gov.it/team-territoriali
Ti invitiamo ad accedere alla sezione "I tuoi progetti", cliccare sul progetto di tuo interesse e nella sezione “Ulteriori documenti allegati” caricare un documento che indichi la caratteristica attuativa corretta, sottoscritto dal Rappresentante Legale dell'Ente. Ti ricordiamo che discriminante per la caratteristica attuativa ("da avviare" oppure "già avviato") è la data di sottomissione della candidatura e che la validità della documentazione potrà essere accertata esclusivamente in fase di asseverazione formale e controlli a campione.

Progetti

Totale domande frequenti selezionate: 34/34
Sì, è necessario mantenere i servizi attivi per almeno 5 anni. Tale requisito, verrà verificato attraverso dei controlli a campione da parte degli organi di controllo preposti nei successivi 5 anni. Sono consentiti eventuali sviluppi migliorativi del progetto iniziale a patto che si riesca a ricostruire quanto è stato fatto attraverso apposita documentazione tecnica e amministrativa. I cinque anni decorrono dal 31 dicembre dell’anno in cui è effettuata l’erogazione da parte del Dipartimento.
Il Soggetto Attuatore degli avvisi di PA digitale 2026 è il Comune. Sarà quindi il rappresentante legale del Comune a definire tutti i parametri del finanziamento richiesto e a firmare la candidatura.
Due scenari ammissibili:

1-il Comune iscrive i fondi nel proprio bilancio e firma i contratti con gli operatori economici, L’Unione si occupa della gestione della procedura di selezione dei fornitori.

Il Comune dovrà indicare in piattaforma, nel fascicolo di progetto:

-quale “Soggetto Realizzatore” ciascun fornitore con cui Il Comune intrattiene un rapporto di fornitura

-i contratti tra il Comune e gli operatori economici

2. Il Comune e l’Unione stabiliscono nella convenzione le modalità di trasferimento dei fondi dal Comune alla propria Unione e sulla base di ciò questa iscrive sul proprio bilancio le relative somme e provvede a selezionare e stipulare i contratti con gli operatori economici.

Il Comune dovrà indicare in piattaforma, nel fascicolo di progetto:

-quale “Soggetto Realizzatore”: ciascun fornitore con cui l’Unione intrattiene un rapporto di fornitura

-la Convenzione o l’accordo tra Enti comunque denominato, con cui il Comune ha dato mandato all’Unione di provvedere all’esecuzione delle attività oggetto del finanziamento

-insieme a questa, i contratti tra l’Unione e gli operatori economici

In ogni caso il Comune resta Soggetto Attuatore (con tutti gli obblighi connessi) ed è tenuto a richiedere il CUP.Il Certificato di Regolare esecuzione redatto dal RUP dell’Unione dovrà essere controfirmato dal Responsabile del Procedimento del Comune.Nei rapporti tra Comune e Unione va garantita la tracciabilità dei flussi finanziari e dell’operazione menzionando chiaramente il CUP relativo al progetto PNRR sia nell’accordo Comune-Unioni sia negli atti di affidamento.


SCENARIO 1 SCENARIO 2
Soggetto Attuatore Comune Comune
CUP Comune Comune
Soggetto Realizzatore Fornitori Fornitori
RUP Unione Unione
RP Comune Comune
Documentazione contrattuale Comune - Fornitore Accordo/convenzione (Comune - Unione) +
Documentazione contrattuale Contratto/i (Unione - Fornitori)
Oltre ai controlli relativi all'asseverazione, il Dipartimento si riserva il diritto di esercitare, in ogni tempo, con le modalità che riterrà opportune, verifiche e controlli a campione sull'avanzamento finanziario, procedurale e fisico del progetto, sul rispetto degli obblighi previsti dalla normativa vigente, e dal presente Avviso nonché sulla veridicità delle dichiarazioni e informazioni prodotte dal Soggetto Attuatore. In caso di verifica, in sede di controllo, del mancato pieno rispetto della disciplina nazionale ed europea, anche se non penalmente rilevanti, il Dipartimento procederà alla revoca totale del contributo e al recupero delle eventuali somme già erogate, fatte salve le disposizioni di cui all’art. 20 del presente Avviso.
Come previsto dalla Circolare del 13 ottobre 2022, n. 33 "Aggiornamento Guida operativa per il rispetto del principio di non arrecare danno significativo all’ambiente (cd. DNSH)" il MEF-RGS, a fronte di approfondimenti condotti con il DTD, ha stabilito che il principio del DNSH non si applica agli investimenti 1.3 e 1.4 della Missione 1 Componente 1 del PNRR - https://www.rgs.mef.gov.it/VERSIONE-I/circolari/2022/circolare_n_33_2022
No, possono accedere alla piattaforma solo i Soggetti Attuatori delle misure (le PA) secondo quanto stabilito dai relativi avvisi.
Il Soggetto Realizzatore può essere lo stesso Ente o il fornitore o partner/intermediario tecnologico che ha fornito supporto nell'implementazione delle attività e relativo rilascio in esercizio.
Sì, in base a quanto disposto dell’art. 15 della Legge 241/1990, è nella responsabilità dell'Ente valutare se la forma di cooperazione prevista sia coerente con un rapporto di affidamento di servizi.
Il Soggetto Attuatore può affidare lo svolgimento delle attività a uno o più fornitori autonomamente individuati, nel rispetto del codice degli appalti, della normativa applicabile per il suo ente e delle specifiche linee guida presenti negli avvisi. In alternativa, la stessa amministrazione aderente deve segnalare la scelta di non ricorrere ad un fornitore esterno. Nel primo caso (fornitore esterno) potrà assegnare al fornitore individuato il ruolo di Soggetto Realizzatore tramite il tasto “Aggiungi soggetto realizzatore”, inserendo poi nella sezione “Contrattualizzazione” il contratto o la determina di affidamento. Nel secondo caso (servizio svolto in economia dal personale dell’ente), potrà assegnare il ruolo di Soggetto Realizzatore alla stessa PA cliccando sul tasto "Diventa Soggetto Realizzatore" e inserire successivamente un Ordine di Servizio.
Nel caso della presenza di un fornitore in house è sufficiente inserire solo il contratto con quest'ultimo. Resta inteso che, qualora siano presenti ulteriori fornitori, basterà compilare l'anagrafica di ognuno attraverso la funzione "Aggiungi subappaltatore".
È possibile far cessare anticipatamente il contratto nei casi di cui agli artt. 108 e 109 del d.lgs. 50/2016 e in altri casi di risoluzione o recesso eventualmente previsti nel contratto. L’eventuale nuovo affidamento al medesimo operatore economico dovrà essere adeguatamente motivato dalla stazione appaltante, tenendo conto che l’opportunità di partecipare ai bandi del PNRR non può costituire motivo di deroga alla normativa di riferimento e, nello specifico, al Codice dei contratti pubblici.
Per integrare o rettificare la documentazione relativa al progetto, accedi alla sezione "Progetti" e seleziona quello di tuo interesse. Nella sezione “Ulteriori documenti allegati” puoi caricare e gestire eventuali documenti aggiuntivi, firmati dal Legale Rappresentante o dal Soggetto competente in formato PDF e P7m. La categoria “Rettifica/Integrazione” comprende documenti quali: addendum contrattuali, atti di ricognizione, modifica di caratteristiche attuative (da “avviata” a “da avviare” o viceversa), modifiche da “smart CIG” a “CIG ordinario”. Puoi utilizzare questa funzionalità quando la fase di contrattualizzazione fornitore è scaduta. Ti ricordiamo che la validità della documentazione potrà essere accertata esclusivamente in fase di asseverazione formale e controlli a campione.
Nella sezione progetto è necessario associare un unico contratto con il fornitore formale utilizzato. Il contratto sarà quello del fornitore della soluzione SaaS, che deve essere un CSP Qualificato nel marketplace di ACN con una soluzione SaaS e che sarà il soggetto unico di riferimento dell'ente per questa soluzione. Lo stesso fornitore figurerà sia come “Erogatore del servizio” sia come “Cloud Provider”. Se invece il contratto intercorre tra l'Ente e un rivenditore della soluzione SaaS, quest'ultimo figurerà sia come Soggetto Erogatore sia come CSP.
I termini per la contrattualizzazione del fornitore decorrono dalla data della notifica del decreto di finanziamento.
Per il completamento delle attività, invece, gli scenari sono i seguenti:
- Nel caso in cui il contratto con il fornitore sia successivo alla notifica del decreto di finanziamento i termini per il completamento attività dovranno essere conteggiati dalla data del contratto dell'ultimo fornitore contrattualizzato;
- Nel caso in cui il contratto con il fornitore sia antecedente alla notifica del decreto di finanziamento i termini per il completamento delle attività dovranno essere conteggiati dalla notifica del decreto di finanziamento. Per il dettaglio delle scadenze del cronoprogramma, ti invitiamo a prendere visione dell'Allegato 2 dell'Avviso.
Sì, una sola attività può essere assegnata a più fornitori, per ognuno dei quali dovrà essere caricato il contratto in Piattaforma. (Per le forniture SAAS nell'avviso 1.2 consulta la relativa FAQ).
La data di contrattualizzazione del fornitore deve essere successiva al 31 gennaio 2020 come indicato dall'Art. 17 "Ammissibilità" comma 2, del Regolamento UE 2021/241 del PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 12 febbraio 2021: "Le misure avviate a decorrere dal 1° febbraio 2020 sono ammissibili a condizione che soddisfino i requisiti di cui al presente regolamento."
Nel caso in cui il Soggetto Attuatore si avvalga del supporto di uno o più fornitori, sarà necessario caricare in piattaforma i relativi contratti o le determine di affidamento/aggiudicazione. Qualora il Soggetto Attuatore implementi autonomamente le attività oggetto di finanziamento, dovrà caricare in piattaforma un ordine di servizio.
Come previsto dalla Circolare del 13 ottobre 2022, n. 33 "Aggiornamento Guida operativa per il rispetto del principio di non arrecare danno significativo all’ambiente (cd. DNSH)" il MEF-RGS, a fronte di approfondimenti condotti con il DTD, ha stabilito che il principio del DNSH non si applica agli investimenti 1.3 e 1.4 della Missione 1 Componente 1 del PNRR - https://www.rgs.mef.gov.it/VERSIONE-I/circolari/2022/circolare_n_33_2022
Il Soggetto attuatore, in fase di selezione del fornitore, è tenuto al rispetto di tutta la normativa vigente in materia di pari opportunità e disabilità. Per i contratti stipulati prima dell’entrata in vigore del D.L 77/2021, si applica la normativa allora vigente.
Per ogni singola procedura di affidamento di un appalto o di una concessione, le stazioni appaltanti, con atto formale del responsabile dell'unità organizzativa, nominano un RUP per le fasi della programmazione, progettazione, affidamento ed esecuzione. Viceversa, in assenza di un appalto, è possibile individuare un Responsabile del procedimento amministrativo (RTD o altri).
Si invita a consultare le "Linee guida per i contratti pubblici finanziati con le risorse del PNRR e del PNC, volte a favorire le pari opportunità di genere e generazionali e l’inclusione lavorativa delle persone con disabilità" che disciplinano dettagliatamente le tematiche indicate (consultabili al seguente link https://www.italiadomani.gov.it/it/strumenti/documenti/archivio-documenti/linee-guida-volte-a-favorire-le-pari-opportunita-di-genere-e-gen.html).
Per la decorrenza dell'avvio delle attività si rimanda ai singoli avvisi pubblici secondo quanto riportato nei requisiti di ammissibilità dei soggetti attuatori (Art. 7 dell'Avviso)
Saranno ammissibili a finanziamento le attività contrattualizzate a decorrere dal 1° febbraio 2020, come disciplinato all’art. 17 comma 2 del Regolamento (UE) 2021/241.
Sì, è possibile apportare modifiche ad un CUP già generato attraverso la funzione applicativa "Invio richiesta modifica CUP" disponibile nell'area riservata del Sistema CUP (https://cupweb.rgs.mef.gov.it/CUPWeb/home_cup.jsp).
Per ulteriori approfondimenti, ti invitiamo a visitare il seguente link: https://www.programmazioneeconomica.gov.it/sistema-mipcup/modalita-richiesta-cup-e-modifiche-consentite/
Sì, ti confermiamo che è possibile utilizzare lo stesso CUP anche se l'importo del finanziamento è differente rispetto alla candidatura precedente, a condizione che il CUP sia generato con il corretto template e a meno di rilevanti variazioni del corredo informativo che richiedono la revoca e la generazione di un nuovo CUP.
Sì, è previsto il rispetto del principio di non arrecare danno significativo all’ambiente (cd. DNSH) per i Soggetti Attuatori che implementano autonomamente le attività oggetto di finanziamento, senza ricorrere all'ausilio/supporto di un partner/intermediario tecnologico.
Nell'ambito della misura 1.2, per il Soggetto Realizzatore delle attività oggetto di finanziamento è previsto il rispetto del principio di non arrecare danno significativo all’ambiente (cd. DNSH) nel caso le attività ricadano nell'ambito delle schede 3, 6, 8.
Il Cloud Service Provider deve necessariamente rispettare il principio del DNSH, come disposto dall'Allegato 4 dell'Avviso riferito alla misura 1.2.
La scheda 3 riguardante i casi di acquisto, leasing, noleggio di computer e apparecchiature elettriche ed elettroniche, rispetto all'oggetto di finanziamento della misura 1.2, non è applicabile in contesti di migrazione verso infrastrutture già esistenti. Deve essere compilata in tutti gli altri casi.
Ai fini della conformità alla scheda 6 è necessario rientrare in uno dei quattro scenari presenti nella slide 8 presente dall'Allegato 4 dell'Avviso riferito alla misura 1.2.
Ai fini della conformità alla scheda 8 è necessario rientrare in uno dei quattro scenari presenti nella slide 8 presente dall'Allegato 4 dell'Avviso riferito alla misura 1.2.
In merito allo scenario 1, è sufficiente uno fra le seguenti i requisiti: Registrazione Emas o UNI EN ISO 14001. Rispetto alla versione precedente dell'allegato non è più quindi richiesto e sufficiente il CLC/TR 50600-99-1 e il Code of Conduct for energy efficiency of data centers.
I quesiti ex-post delle schede 6 ed 8 rappresentano l'impegno del fornitore di servizi cloud a continuare ad aderire, negli anni a venire, agli standard europei in materia di impatto ambientale. Sono previsti a riguardo degli audit triennali condotti da organismi indipendenti.
In caso di carenza di questo tipo, occorre produrre un atto di ricognizione (determina dirigenziale) in cui l’Ente attesta espressamente i seguenti elementi del progetto:
- Codice Unico di Progetto (CUP) del progetto finanziato con l’Avviso di riferimento;
- Decreto di finanziamento del progetto;
- Investimento/Misura e Avviso PNRR di riferimento e coerenza del progetto;
- Data di avvio delle attività di progetto;
- Lista delle attività/servizi imputate al progetto PNRR e tempistica di esecuzione in coerenza con la data di avvio delle attività;
- Motivazione delle ragioni che giustificano la mancanza di uno specifico atto amministrativo coevo o antecedente all’avvio delle attività (es. attività avviate prima della pubblicazione dell’Avviso di riferimento, altro…) (se ricorre);
- Indicazione che il progetto rispetta il Regolamento (UE) n. 2021/241, in particolare dell’art. 17, ai sensi del quale sono ammissibili le misure avviate a decorrere dal 1° febbraio 2020, a condizione che soddisfino i requisiti di cui al regolamento stesso;
- Indicazione che il progetto non è stato finanziato da altri fondi pubblici, nazionali, regionali o europei e rispetta il principio di addizionalità del sostegno dell’Unione europea previsto dall’art. 9 del Regolamento (UE) 2021/241;
- Indicazione che il progetto ha rispettato il principio di non arrecare un danno significativo agli obiettivi ambientali ai sensi dell'articolo 17 del Regolamento (UE) 2020/852 (DNSH), ove applicabile (per l’investimento 1.2);
- Indicazione che la realizzazione delle attività progettuali è coerente con i principi e gli obblighi specifici del PNRR e, ove applicabili, ai principi del Tagging clima e digitale, della parità di genere (Gender Equality), della protezione e valorizzazione dei giovani;
- Indicazione che l’attuazione del progetto prevede il rispetto delle norme comunitarie e nazionali applicabili, ivi incluse quelle in materia di trasparenza, tutela dei diversamente abili, parità di trattamento, non discriminazione, proporzionalità e pubblicità;
- Indicazione di aver rispettato gli obblighi di cui all’art. 11 dell’Avviso su cui il progetto è stato finanziato a valere sul PNRR;
- Indicazione dei Regolamenti interni di organizzazione che prevedono il ricorso a lavori in economia, adozione di ordini di servizio.
Le richieste di modifica ammissibili riguardano un'impossibilità sopravvenuta, per causa non imputabile, di realizzare le attività oggetto del finanziamento.
- Nello specifico, sono due gli scenari ammissibili:
1. Aggiornamenti tecnici, nel caso del servizio deprecato e non più disponibile "Spese di pubblicazione bandi pubblici" (codice tassonomico 9/0115119AP/) per le candidature agli Avvisi 1.4.3 Adozione piattaforma pagoPA;
2. Sopravvenienza normativa, con riferimento alle candidature per gli Avvisi 1.4.1 "Esperienza del Cittadino nei servizi pubblici" Comuni, in cui era possibile scegliere tra i flussi di servizio finanziati la voce "Presentare domanda di partecipazione a un concorso pubblico" ad oggi non più attivabile alla luce del Decreto Legge 30 aprile 2022, n. 36 e del successivo Decreto del Ministro per la Pubblica Amministrazione del 15 settembre 2022 che disciplinano il Portale unico del reclutamento "InPA".

Supporto tecnico

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Classificazione dati e servizi

Il questionario di classificazione è necessario per valutare gli impatti in termini di eventuale compromissione dei dati gestiti dai servizi della PA. Il questionario di classificazione deve essere compilato solo se la PA non accetta la classificazione automatica di un servizio proposta dalla piattaforma. Compilando il questionario, pertanto, la PA fornisce informazioni essenziali per classificare il servizio.
La compilazione del questionario può essere effettuata da qualsiasi utente della piattaforma associato all'amministrazione: solo il Rappresentante legale o l'Incaricato possono però convalidare e completare la procedura di classificazione
Sì, è possibile interrompere la compilazione del questionario e riprenderla in un momento successivo: cliccando su “Salva in bozza” al fondo della pagina “Classificazione dati e servizi” è possibile salvare i contenuti inseriti e uscire della procedura. È possibile poi riprendere la compilazione in qualsiasi momento accedendo all’area riservata di PA digitale 2026, alla sezione Scrivania.
Il questionario di classificazione deve essere compilato solo in due casi:
  • se non viene accettata la classificazione automatica proposta dalla piattaforma;
  • se viene aggiunto un nuovo servizio alla lista di servizi gestiti dalla PA.
No, non è obbligatorio compilare le sezioni 5 e 6 del questionario; tuttavia, queste aiutano a valutare, rispettivamente, gli impatti per i servizi digitali e le tipologie di dati digitali che vengono gestiti nell'ambito del servizio. Queste informazioni, considerate accessorie, sono molto utili per la migrazione dei servizi verso gli ambienti Cloud, pertanto la compilazione è fortemente consigliata.
Nella sezione “Esito” del questionario è possibile allegare eventuale documentazione per accettare l’esito del questionario che differisce dalla classificazione automatica presentata dal sistema. È necessario allegare come documentazione a supporto elaborati circa analisi del rischio o di impatto (i.e. Business Impact Analysis), che aiutino a giustificare, e in seguito a valutare, il diverso livello di classificazione.
Il messaggio di errore potrebbe essere causato da una non conformità con i requisiti richiesti per il caricamento del file: il formato deve avere estensione .PDF e il peso massimo deve essere di 2 MB.
La classificazione dei dati e dei servizi deve essere inviata entro il 18 luglio 2022: le PA, infatti, devono trasmettere all’Agenzia per la Cybersicurezza Nazionale (ACN) la classificazione dei dati e dei servizi digitali per abilitare il processo di migrazione verso gli ambienti cloud.
La classificazione dei dati e dei servizi, una volta compilata dalla PA, viene inviata all'Agenzia per la Cybersicurezza Nazionale (ACN). ACN effettuerà le verifiche di conformità necessarie nel caso siano state effettuate delle modifiche alla classificazione automatica creata del sistema.
Ordinario, critico e strategico sono i livelli individuati per i servizi: riflettono gli impatti generati in termini di riservatezza, disponibilità e integrità dei dati trattati, nel caso i servizi vengano compromessi.

Nel dettaglio:
  • strategico: la compromissione di servizi e dati digitali può avere un impatto sulla sicurezza nazionale;
  • critico: la compromissione di servizi e dati digitali può causare un rischio al mantenimento di funzioni rilevanti per tutti gli aspetti della vita del Paese (salute, sicurezza pubblica, benessere economico e sociale);
  • ordinario: la compromissione di dati e servizi non genera l’interruzione di servizi dello Stato o, comunque, non pregiudica il benessere economico e sociale del Paese.
Sì, è possibile aggiungere uno o più servizi alla lista dei servizi gestiti dalla PA che viene visualizzata al momento della compilazione della procedura. Per ciascun servizio aggiunto all’elenco, è necessario compilare il questionario per determinarne la classificazione. Una volta inviata la classificazione, la lista dei servizi aggiornata, corredata dal questionario compilato per il servizio aggiunto (o i servizi aggiunti), sarà inviata all’Agenzia Nazionale per la Cybersicurezza per le verifiche di conformità.
Sì, è possibile accettare l’elenco predefinito dei servizi e la relativa classificazione creata automaticamente: per ciascun servizio presente in pagina è necessario confermare la classificazione proposta automaticamente selezionando “Confermo” in ciascun servizio, senza integrare o modificare la lista di servizi presente in pagina. Una volta accettate tutte le classificazioni automatiche, è necessario inviare la classificazione tramite il bottone presente sul fondo della pagina “Classificazione dati e servizi”, confermando l’azione quando richiesto.
Sì, è possibile non accettare la classificazione creata automaticamente selezionando “Non confermo” in ciascun servizio. Alla selezione, è obbligatorio compilare il questionario per determinare la nuova classificazione.
Una volta confermato l’elenco predefinito dei servizi e la relativa classificazione automatica, la procedura di classificazione è completata: tramite una PEC, inviata automaticamente all’indirizzo indicato in fase di attivazione della PA sul portale, viene inviata la convalida dell’esito della classificazione. Inoltre, la comunicazione è corredata da un allegato con l’esito della classificazione e l’elenco dei servizi e le relative classificazioni automatiche accettate.
Sì, è possibile eliminare un servizio proposto se la PA di riferimento non è interessata ad erogare quel servizio e non lo sarà in futuro. È possibile eseguire l’operazione selezionando 'Elimina servizio' in corrispondenza del servizio che si vuole eliminare e confermare : questo non verrà inserito tra i servizi erogati dalla PA e pertanto non potrà essere considerato per la partecipazione agli Avvisi del PNRR presenti su PA digitale 2026. È in ogni caso possibile, prima di inviare la classificazione, ripristinare il servizio in questione selezionando 'Ripristina servizio'.
È possibile aggiungere un servizio a quelli della lista creata automaticamente dal sistema: occorre selezionare il bottone “Aggiungi nuovo servizio”, inserire il nome del servizio che si vuole aggiungere e il riferimento normativo che abilita la PA ad erogarlo. Occorre poi compilare il questionario per determinare la classificazione del servizio aggiunto. Ricorda che, in caso di candidatura ad un avviso, non potrai finanziare questo servizio.
L'utenza di tipo Editore può confermare la classificazione, compilare il questionario, aggiungere o rimuovere un servizio, ma non può inviare la procedura, che può essere completata solo dal Rappresentante legale o da un suo Incaricato.
L'Agenzia per la Cybersicurezza Nazionale fornisce un riscontro sulla conformità dell’elenco dei servizi e della classificazione entro 90 giorni dalla ricezione della documentazione. L’Agenzia può prorogare questo termine nel caso siano necessari degli approfondimenti: il termine viene posticipato al massimo per ulteriori 30 giorni, e in ogni caso non più di una volta. Se invece è necessario richiedere alla PA integrazioni o informazioni aggiuntive, la procedura viene interrotta e i termini cominciano a decorrere nuovamente dal momento in cui vengono ricevute le informazioni richieste, che devono essere fornite entro 30 giorni. Nel caso non dovesse esserci nessun riscontro entro 90 giorni o, nel caso di posticipo, entro 120 giorni, l’elenco e la classificazione dei dati e dei servizi sono convalidati.
È necessario entrare nell’area riservata di PA digitale 2026, accedere alla Scrivania della PA e apportare le modifiche segnalate da ACN. Una volta apportate le modifiche, è necessario inviare nuovamente la classificazione. In questo momento, lo stato della procedura passerà da “Da modificare” a “In valutazione”. È in ogni caso necessario apportare le modifiche richieste entro 30 giorni dalla ricezione della PEC e della notifica.
Sì, l’obiettivo è di avere un ordine di grandezza il più realistico possibile della numerosità di dati trattati, pertanto anche eventuali arrotondamenti sono accettati (ad esempio, 1.224.000 dati anagrafici possono essere indicati come 1.200.000). Non è invece possibile indicare numeri decimali o minori di zero.
la Classificazione dei servizi è propedeutica e obbligatoria alla compilazione del piano di migrazione e all'adesione alle misure 1.1 e 1.2. È possibile ed utile nell'ottica della necessaria trasformazione digitale della pubblica amministrazione in sicurezza, effettuare la classificazione di tutti i servizi anche quelli non digitalizzati per i quali si prevede una futura digitalizzazione, anche parziale. In caso di mantenimento di tali servizi, nel momento in cui saranno digitalizzati, essi saranno ritenuti già classificati ai fini di quanto previsto dal Regolamento AgID sul Cloud (Determinazione AGID 628/2021).
Sì. Una PA può inviare una PEC all’Agenzia Nazionale per la Cybersicurezza all'indirizzo acn@pec.acn.gov.it per aggiornare la classificazione dati e servizi precedentemente inviata. Accolta la richiesta dall’Agenzia, la classificazione verrà riportata in stato "In bozza". La PA riceverà una PEC e una notifica in piattaforma e sarà informata che la classificazione è disponibile per gli opportuni aggiornamenti. Nel caso in cui la PA abbia una candidatura 1.2 in stato "In bozza" verrà annullata in automatico. Invece, nel caso in cui la PA abbia una candidatura 1.2 inviata, non potrà eliminare i servizi selezionati nella candidatura 1.2 e visualizzerà un messaggio di errore. Qualora la PA fosse intenzionata a eliminare alcuni servizi dalla classificazione, dovrà ritirare la candidatura all’avviso 1.2 per avviare una nuova classificazione. In questo modo, si potrà ricandidare all’avviso 1.2 con la lista di servizi aggiornata.

Piani di migrazione

I piani di migrazione dei dati e dei servizi digitali delle amministrazioni sono previsti dall’articolo 10, comma 1, del regolamento adottato con determinazione AGID n. 628/2021 del 15 dicembre 2021.
È possibile compilare il piano di migrazione nella sezione "Cloud", accedendo all'area riservata della piattaforma.
Tutte le amministrazioni centrali e locali così come individuate dall'elenco ISTAT, sono obbligate ad inviare il piano di migrazione, salvo i casi di deroga previsti dall'articolo 33-septies del DL 179/2012. Tutte le amministrazioni che abbiano presentato una candidatura per la misura 1.2 e che non necessitino di integrare il piano già presentato attraverso la suddetta candidatura, non devono effettuare ulteriori azioni.
Se hai già inviato una candidatura 1.2 ed il tuo Ente ha ulteriori servizi da migrare, puoi compilare un'integrazione al piano di migrazione. Tutte le amministrazioni che hanno presentato una candidatura per la misura 1.2 e che non necessitano di integrare il piano già presentato non devono effettuare ulteriori azioni.
È necessario inserire tutti i servizi che l'ente intende migrare al cloud ai fini del rispetto dell'obbligo indicato all'articolo 33-septies del DL 179/2012.
Sì, per compilare il piano di migrazione è necessario aver già inviato la classificazione dei dati e dei servizi, come previsto dall’articolo 3 del regolamento adottato con determinazione AGID n. 628/2021 del 15 dicembre 2021.
Le amministrazioni devono trasmettere i piani di migrazione entro il 28 febbraio 2023.
Le amministrazioni sono tenute a completare le attività previste dal piano di migrazione entro il 30 giugno 2026. Per ottenere i finanziamenti PNRR è comunque necessario attenersi alle scadenze specificate nei relativi avvisi.
L'Ente deve indicare tutti i servizi da migrare alla data di presentazione del piano di migrazione, nel rispetto dell'obbligo indicato all'articolo 33-septies DL 179/2012. Se alla data di presentazione del piano di migrazione e in base alla classificazione dei dati e servizi effettuata, l'amministrazione dovesse riscontrare di non dover migrare alcuni dati e servizi - in quanto già migrati precedentemente verso il PSN o data center adeguati / soluzioni cloud qualificate in base ai requisiti del Regolamento Cloud AGID del 15 dicembre 2021, della Determina 307 ACN del 18 gennaio 2022 e a quanto previsto dal Decreto ACN del 2 gennaio 2023 - tali dati e servizi non dovranno essere inseriti nel piano di migrazione.
Per potere inviare un piano di migrazione a seguito dell'invio di una candidatura a valere sull'Avviso 1.2, è necessario attendere la PEC di emissione del Decreto di finanziamento.
Gli enti dovranno inviare i piani di migrazione esclusivamente attraverso PA digitale 2026, non sono previste ulteriori modalità di invio.
Se si riscontrano inesattezze nella visualizzazione dei dati della PA, è necessario modificarli su IPA (https://indicepa.gov.it/ipa-portale/). A seguito dell'aggiornamento dei dati dell'ente (per esempio quelli del rappresentate legale), sarà possibile procedere correttamente all'invio del piano di migrazione attraverso la sezione "Cloud", presente nell'area riservata della piattaforma.

Misure

1.1 Infrastrutture digitali

Totale domande frequenti selezionate: 29/29
Ai sensi dell’articolo 33-septies, comma 4-quater del D.L. n. 179/2012 gli obblighi di migrazione previsti ai commi precedenti non si applicano alle amministrazioni che svolgono le funzioni di cui all'articolo 2, comma 6, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82. L'articolo 2, comma 6, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 prevede che le disposizioni del Codice non si applicano limitatamente all'esercizio delle attività e funzioni di ordine e sicurezza pubblica, difesa e sicurezza nazionale, polizia giudiziaria e polizia economico-finanziaria e consultazioni elettorali, nonché alle comunicazioni di emergenza e di allerta in ambito di protezione civile. (…).
1. Con riferimento al primo quesito, non è rinvenibile nell’ordinamento giuridico un elenco di amministrazioni pubbliche che esercitano le funzioni di cui all’articolo 2, comma 6, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82. Pertanto, le amministrazioni esonerate dall’obbligo di migrazione in quanto destinatarie della disposizione di carattere derogatorio di cui all’art. 33-septies, comma 4-quater del D.L. 18/10/2012, n. 179, dovranno essere individuate, in concreto, tra quelle oggetto di ricognizione ad opera dell’ISTAT ai sensi dell'articolo 1, comma 3 della legge 31 dicembre 2009, n. 196 e successive modificazioni. (Legge di contabilità e di finanza pubblica) che esercitano le attività e funzioni di cui al predetto articolo 2, comma 6, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82. Per completezza si rappresenta che le disposizioni sugli obblighi di migrazione si applicano, altresì, all’amministrazione della difesa nel rispetto della disciplina e dei limiti posti dal comma 4-bis dell’art. 33-septies del DL 179/2012.
2. In merito al secondo quesito, stante il carattere eccezionale della previsione derogatoria di cui all’articolo, comma 4-quater 33-septies DL 179/2012, allorché le amministrazioni pubbliche, come innanzi individuate, esercitino una pluralità di funzioni eterogenee, l’esenzione dagli obblighi di migrazione è limitata alle sole attività e funzioni riconducibili nel novero di quelle espressamente indicate nell’articolo 2, comma 6, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.
Sono invitate a presentare proposte a valere sul presente Avviso le Amministrazioni Centrali, che assumeranno il ruolo di Soggetti Attuatori di cui all’art. 9 del DL 77/2021 convertito con L.108/2021, riportate all'interno tabella all'art. 4 comma 1 dell'Avviso 1.1. Ciascuna articolazione organizzativa di primo livello (Direzioni generali/Dipartimento/Comandi) di un’Amministrazione Centrale di cui al precedente comma 1 può presentare una sola domanda di partecipazione, a valere sul presente Avviso, fermo restando l’importo massimo per ciascuna Amministrazione Centrale. tag: - generale
Gli interventi finanziabili sono rappresentati dal perfezionamento della migrazione dei servizi del Soggetto attuatore al PSN e il canone per la gestione e l’erogazione di ciascun servizio per i dodici mesi successivi all’attivazione di ciascun servizio “core” necessario alla migrazione, tra quelli previsti dalla convenzione sottoscritta tra il Soggetto attuatore e la società Polo Strategico Nazionale S.p.A. (i.e. Housing, Hosting, IaaS Private, IaaS Shared, altri servizi di IaaS e Cloud quali Platform as a Service (PaaS), Containers-as-a-Service (CaaS), Disaster Recovery per IaaS e Cloud, servizi CSP, ovvero Public cloud PSN managed, Hybrid Cloud on PSN site, Secure public cloud), come specificato anche nell’Allegato 1.
L’importo massimo finanziabile per ciascuna delle PAC individuate ed in relazione a ciascuno dei cluster di appartenenza, è il seguente:
a. Cluster n. 1- Importo 40,5 Mln €: Ministero dell’Interno - Ministero della Difesa - Ministero dell’Economia e delle Finanze - Ministero della Giustizia - Agenzia delle Entrate;
b. Cluster n. 2- Importo 17,5 Mln €: Presidenza del Consiglio dei ministri - Ministero delle infrastrutture e dei trasporti (ex Ministero delle Infrastrutture e mobilità sostenibili) - Ministero dell’Università e della Ricerca - Ministero dell'istruzione e del merito (ex Ministero dell’Istruzione) - Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale - Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali - Ministero della Salute - Agenzia delle Dogane e dei Monopoli - Agenzia delle Entrate - Riscossione;
c. Cluster n. 3- Importo 2,3 Mln €: Ministero della Cultura - Ministero del Turismo - Ministero delle imprese e del made in Italy (ex Ministero dello Sviluppo Economico ) - Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica (ex Ministero della Transizione Ecologica) - Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste (ex Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali) - Agenzia del Demanio.
Sì, qualora il contributo complessivo richiesto da una Amministrazione Centrale, determinato in base a quanto indicato nei singoli piani di migrazione riferiti a più articolazioni (Direzioni generali/ Dipartimenti/Comandi) della medesima Amministrazione, superi i massimali previsti, il contributo per ciascun piano di migrazione sarà rimodulato in misura proporzionale entro i limiti dell’importo finanziabile per ciascun cluster di appartenenza.
In considerazione della necessità di raggiungere i target dell’Investimento riportati all’art.1 comma 2 dell'Avviso, tutte le attività relative alla migrazione sul PSN dovranno essere portate a termine:
- per progetti di importo fino a 2.500.000,00 euro entro e non oltre il 31/7/2024;
- per progetti di importo da 2.500.000,01 euro a 10.000.000,00 entro e non oltre il 31/1/2025;
- per progetti di importo da 10.000.000,01 euro entro e non oltre il 30/6/2025.
No, il finanziamento concesso non è cumulabile con altri finanziamenti pubblici, nazionali o europei, per le stesse spese ammissibili, nel rispetto del divieto del doppio finanziamento.
La domanda di partecipazione, in formato pdf, deve essere sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante dell’Amministrazione Centrale proponente (o dal vertice dell’articolazione organizzativa che presenta domanda) o, in alternativa, da un delegato. In quest’ultimo caso, è richiesta, a pena di irricevibilità della domanda, la produzione contestuale dell’atto di delega firmato digitalmente.
La documentazione necessaria da allegare alla domanda di partecipazione è la seguente:
a. La domanda di partecipazione deve essere compilata secondo il facsimile in Allegato 2 all'Avviso
b. la complessiva strategia cloud del Soggetto attuatore proponente che consente di verificare al Dipartimento per la trasformazione digitale la conformità rispetto agli obblighi di migrazione al cloud di cui all’articolo 33-septies del decreto-legge 179/2012;
c. il Piano di Migrazione ai sensi del Regolamento cloud e il Piano di Migrazione di massima al PSN corredato dell’importo stimato dei costi di migrazione, del canone per il primo anno e del finanziamento complessivo richiesto a valere sull'Avviso. La documentazione è redatta secondo le modalità esposte nelle Linee Guida riportate all’Allegato 1 al presente Avviso.
La documentazione deve essere trasmessa all’indirizzo di Posta Elettronica Certificata (PEC) dtd.pnrr@pec.governo.it, con un unico messaggio avendo cura di riportare nell’oggetto l’identificativo: “Avviso pubblico per la presentazione di proposte di intervento a valere sul PNRR - M1 - C1 - INVESTIMENTO 1.1 per la migrazione al PSN - PAC PILOTA FINANZIATO DALL’UNIONE EUROPEA - NextGenerationEU”.
Il rispetto del termine perentorio di presentazione è attestato dalla data e dall’ora indicata nella ricevuta di accettazione inviata dal Sistema di Posta Elettronica Certificata. Il Dipartimento per la trasformazione digitale non si assume responsabilità in ordine a ritardi, disguidi o malfunzionamenti legati all’inoltro/ricezione della PEC essendo la responsabilità del recapito della domanda di partecipazione a carico esclusivo del proponente.
Il Dipartimento per la trasformazione digitale si riserva di richiedere in forma scritta, tramite PEC, integrazioni o chiarimenti rispetto alla documentazione presentata. Le eventuali richieste indicheranno un termine perentorio non inferiore a 5 giorni dalla data di trasmissione, entro il quale il Soggetto attuatore proponente è tenuto a produrre le integrazioni o i chiarimenti richiesti.
Entro e non oltre 10 (dieci) giorni naturali e consecutivi dalla notifica dell’ammissibilità al finanziamento, il Soggetto attuatore è tenuto ad acquisire il CUP (utilizzando il template n. 2302002) e a comunicarlo tramite PEC al Dipartimento, per l’accettazione del finanziamento stesso e, in particolare, delle condizioni dell’Avviso (dall’art. 11 all’art. 19).
Il Dipartimento per la trasformazione digitale provvede alla pubblicazione del decreto di finanziamento sul sito istituzionale secondo gli obblighi di trasparenza di cui al decreto legislativo n. 33/2013 e s.m.i. La pubblicazione del decreto di finanziamento sul sito https://innovazione.gov.it/ ha valore di notifica a tutti i Soggetti attuatori.
Successivamente alla registrazione del decreto di finanziamento da parte degli organi di controllo, ad avvenuto inserimento della documentazione di spesa nel sistema informativo ReGIS, il Soggetto Attuatore invia la domanda di erogazione delle risorse al Dipartimento e, nel caso della prima richiesta di trasferimento, carica a sistema anche la copia del contratto stipulato con la società Polo Strategico Nazionale S.p.A. gestore in regime di concessione dell’infrastruttura PSN e del piano di migrazione di dettaglio di cui alla stessa Concessione. L’ammontare complessivo dei trasferimenti al Soggetto Attuatore non supera il 90% dell’importo riconosciuto. La quota a saldo, pari al 10%, sarà trasferita sulla base della presentazione da parte del Soggetto Attuatore della richiesta attestante la conclusione dell’intervento, nonché il raggiungimento dei relativi milestone e target, in coerenza con le risultanze del citato sistema informativo.
ll Soggetto attuatore è tenuto ad eseguire i pagamenti entro il termine di 30 giorni dall’accredito del contributo e, nei successivi 10 giorni, deve caricare su ReGis tutta la documentazione a comprova dei pagamenti effettuati (mandati quietanzati) elaborando su ReGis il Rendiconto di progetto. Salvo casi debitamente motivati, ogni successiva richiesta di erogazione del contributo può essere inoltrata al Dipartimento soltanto qualora siano stati eseguiti i pagamenti ai fornitori relativi alle precedenti erogazioni ricevute e siano stati caricati a sistema ReGIS i relativi documenti comprovanti che le spese sono state effettivamente sostenute.
È possibile ottenere chiarimenti sulla procedura amministrativa dell'Avviso mediante la proposizione di quesiti scritti da inoltrare, almeno sette giorni prima della chiusura dell’Avviso, in forma scritta a mezzo PEC all’indirizzo dtd.pnrr@pec.governo.it, riportando nell’oggetto l’identificativo: Richiesta di chiarimenti Avviso Investimento 1.1. PNRR M1-C1. Non sono ammessi chiarimenti tramite diversi canali di comunicazione.
Le risposte alle richieste di chiarimenti amministrativi, presentate in tempo utile, verranno fornite in formato elettronico almeno tre giorni prima della chiusura dell’Avviso mediante pubblicazione in forma anonima sul sito internet https:/ innovazione.gov.it. I chiarimenti e le risposte fornite costituiranno parte integrante del presente Avviso.
Nel caso si rendano necessarie modifiche all'Avviso e/o ai suoi Allegati, sarà fornita tempestiva informazione agli interessati mediante specifica comunicazione sul sito https://innovazione.gov.it/ .
L’articolo 33-septies del DL 18 ottobre 2012, n. 179 stabilisce le infrastrutture verso le quali le Amministrazioni Centrali migrano i loro Centri per l'elaborazione delle informazioni (CED) e i relativi sistemi informatici, privi dei requisiti fissati dal Regolamento AgID. In particolare, sono identificate 3 opzioni:
1. verso l’infrastruttura Polo Strategico Nazionale;
2. verso altra infrastruttura propria già esistente e in possesso dei requisiti fissati dallo stesso Regolamento AGID;
3. verso soluzioni cloud nel rispetto di quanto previsto dal Regolamento AGID.
Nel caso in cui l'Ente non intenda migrare I dati verso le 3 destinazioni previste, sarà necessario fornire l’indicazione di non migrare tale servizio descrivendo la relativa motivazione e l’attuale infrastruttura che lo ospita.
Per ciascun servizio dell’Amministrazione è necessario indicare:
- Identificativo del/i rack che ospita/no attualmente il servizio dell’amministrazione;
- Identificativo del Data Center in cui è situato il rack e il relativo Comune in cui è situato;
- Esito della classificazione del servizio dell’amministrazione validata dall’Agenzia per la Cybersicurezza Nazionale ai sensi del Regolamento AGID (Strategico, Critico, Ordinario), salvo i casi di deroga previsti dalla norma;
- indicazione della modalità attuale di erogazione del servizio: se da server fisici, da macchine virtuali (VM) o container.
I servizi dell’Amministrazione classificati strategici possono migrare verso tutte le tipologie di servizi offerti dal PSN ad eccezione del servizio “Secure public cloud”, in quanto tale servizio è progettato per soddisfare i requisiti necessari per ospitare i servizi dell’amministrazione classificati come critici.
Il processo di migrazione si intende concluso con esito positivo al momento in cui il Soggetto attuatore effettuerà comunicazione del rilascio in esercizio comprensivo del verbale di collaudo di tutti i servizi oggetto di migrazione verso il PSN.
Nel caso in cui il data center dove sono situati i rack non fosse di proprietà dell’amministrazione, sarà necessario indicare anche la ragione sociale del proprietario del data center nella colonna “Identificativo Data Center e Comune”. In ogni caso i servizi dell’amministrazione al momento della presentazione della candidatura (situazione attuale) devono essere ospitati su software on-premise installati su rack posizionati all’interno di infrastrutture e/o soluzioni cloud prive dei requisiti di cui al Regolamento AGID e alla Determina n.307 del 18 gennaio 2022 dell’Agenzia per la cybersicurezza nazionale in relazione al livello di classificazione risultante dalla procedura di cui alla Determina n. 306 del 18 gennaio 2022 dell’Agenzia per la cybersicurezza nazionale.
Ai fini della determinazione del costo del progetto si considera il listino di riferimento di cui all’allegato C della Convenzione stipulata tra Dipartimento per la trasformazione digitale e la società Polo Strategico Nazionale S.p.A. con le eventuali modifiche previste dalla Concessione. La Convenzione è disponibile sul sito istituzionale del Dipartimento al seguente link:https://innovazione.gov.it/dipartimento/focus/polo-strategico-nazionale/
Le spese ammissibili sono:
-servizi professionali previsti dalla Convenzione sottoscritta tra il Dipartimento per la trasformazione digitale e la società Polo Strategico Nazionale S.p.A. (i.e. servizio “core” migrazione, servizi “no core” Business & Culture enablement, Servizi professionali, Re-platform e Re-architect, IT infrastructure Service Operations) per la realizzazione della migrazione entro la scadenza per il completamento della migrazione indicata nel presente avviso;
- primo anno di canone per i servizi “core” previsti dalla Convenzione sottoscritta tra il Dipartimento per la trasformazione digitale e la società Polo Strategico Nazionale S.p.A. (i.e. Housing, Hosting, IaaS Private, IaaS Shared, altri servizi di IaaS e Cloud quali Platform as a Service (PaaS), Containers-as-a-Service (CaaS), Disaster Recovery per IaaS e Cloud, servizi CSP, ovvero Public cloud PSN managed, Hybrid Cloud on PSN site, Secure public cloud).
Nella sezione del "Cronoprogramma" è necessario riportare alcune informazioni di dettaglio relativamente alle tempistiche previste per la migrazione verso l’infrastruttura PSN. È necessario fornire il cronoprogramma delle fasi di migrazione con l’evidenza del numero di giorni/uomo per servizi professionali e le date di avvio e conclusione presunte.
Il Soggetto attuatore deve registrare tutti i dati di avanzamento nel sistema ReGiS e implementare tale sistema con la documentazione necessaria per consentire l’espletamento dei controlli amministrativo-contabili a norma dell’art. 22 del Regolamento (UE) 2021/241, compresa la raccolta dei dati sul “titolare effettivo”.

Misure

1.2 Abilitazione e facilitazione migrazione al Cloud

Totale domande frequenti selezionate: 40/40
In base al sistema di origine solo alcune modalità di migrazione sono ammissibili per ricevere l'erogazione del finanziamento. Gli scenari ammissibili sono i seguenti:
  • In caso di migrazione con modalità Trasferimento, origine della migrazione On premise strutturato;
  • In caso di migrazione con modalità Aggiornamento e destinazione PaaS, origine della migrazione On premise strutturato o IaaS non qualificato;
  • In caso di migrazione con modalità Aggiornamento e destinazione SaaS, origine della migrazione On premise destrutturato, on premise strutturato, IaaS non qualificato o Paas non qualificato.
Si precisa che per On premise destrutturato si intende un sistema non dedicato e specifico, non creato nativamente per lo scopo, come ad esempio software di office automation o produttività. Con On premise strutturato si intende invece un software nativamente strutturato per assolvere il compito specifico del servizio. Le informazioni sull'origine della migrazione sono richieste all'interno del form di conformità della migrazione di cui è presente un fac simile nell'Allegato 1 delle linee guida per i Soggetti attuatori individuati tramite Avvisi Pubblici a lump sum.

Tipologia di migrazione finanziabile
Origine Destinazione
IaaS PaaS SaaS
On premise destrutturato Non finanziabile Impossibile Aggiornamento
On premise strutturato Trasferimento Aggiornamento Aggiornamento
IaaS Non finanziabile Aggiornamento (solo se da IaaS non qualificato) Aggiornamento (solo se da IaaS non qualificato)
PaaS Non finanziabile Non finanziabile Aggiornamento (solo se da PaaS non qualificato)
SaaS Non finanziabile Non finanziabile Non finanziabile
In caso di cambio CSP sottostante ad un servizio SaaS, bisogna effettuare una nuova qualifica. Prerequisito è che il CSP di destinazione sia qualificato. La nuova qualifica deve essere tempestivamente inviata ad AGID che provvederà alla sua valutazione. La stessa include anche la conformità legislativa secondo cui il fornitore cloud deve rendere nota la localizzazione delle proprie infrastrutture e dove transiteranno i dati gestiti (e.g. IT, UE, Extra UE).
Il passaggio da IaaS Qualificato a Saas risulta ammissibile solo se il passaggio da on premise strutturato a Iaas Qualificato è avvenuto dopo il 1° Febbraio 2020 ed è il primo step di una migrazione più impattante che prevede, come step finale, il SaaS. Ulteriori approfondimenti sono disponibili sui chiarimenti pubblicati nella sezione dedicata all'Avviso 1.2 nella finestra n. 3 del 27/11/2022.
Alla luce dell’aggiornamento delle Linee guida per i Soggetti attuatori, l’asseverazione verrà considerata come superata positivamente anche se il servizio per cui era prevista la migrazione in modalità “A -Trasferimento”, è stato invece migrato in modalità “B - Aggiornamento”. Non sarà necessario effettuare nessuna modifica sulla candidatura presentata. La valutazione positiva dell’effettiva migrazione in modalità “B - Aggiornamento” non comporterà una variazione del contributo riconosciuto all’ente in fase di candidatura. Ulteriori chiarimenti sono disponibili nelle Linee Guida Avvisi LUMP SUM e, in particolare, nell'Allegato 1, paragrafo 7 disponibile al seguente link https://innovazione.gov.it/notizie/articoli/pa-digitale-2026-migrazione-al-cloud-aggiornate-linee-guida-di-asseverazione/
I Soggetti Attuatori, ovvero coloro che possono accedere allo strumento predisposto dall'Avviso, sono i Comuni.
Sì, sono ammissibili a contributo tutte le attività di assessment, pianificazione della migrazione, esecuzione della migrazione e formazione dei servizi indicati in allegato 2 al presente Avviso avviate a decorrere dal 1° febbraio 2020 con risorse finanziarie proprie.
No, il finanziamento concesso con il presente Avviso non è cumulabile con altri finanziamenti pubblici, nazionali, regionali o europei, per le stesse spese ammissibili, secondo quanto previsto dall'art. 8 comma 5 dell'Avviso.
Il Comune potrà effettuare la migrazione avvalendosi dei due modelli di migrazione come delineato nella strategia nazionale per il cloud:
- Trasferimento in sicurezza dell’infrastruttura IT

- Aggiornamento in sicurezza di applicazioni in Cloud.
No, l’Ente potrà selezionare - singolarmente per ognuno dei servizi oggetto della migrazione - il modello di migrazione più adatto da presentare all’interno del piano di migrazione.
Si, la Scuola può partecipare per l'implementazione della modalità "Aggiornamento in sicurezza di applicazioni in Cloud".
Insieme al totale disponibile per i servizi, all’Ente sarà aggiunto al calcolo 1 anno di canone di servizio cloud dell'importo indicato nell'allegato 2 corrispondente alla fascia di popolazione del Comune.
Il finanziamento, nella misura dell’importo forfettario, sarà erogato in un’unica soluzione a seguito del perfezionamento delle attività di migrazione al cloud oggetto del finanziamento per come disposto all’art. 13 del presente Avviso. Non è prevista la rendicontazione a costi reali.
Oggetto di migrazione potranno essere tutti i servizi erogati in tutte le loro forme dal singolo Ente, indicati nell'Allegato 2 corrispondente alla fascia di popolazione del Comune e il cui livello complessivo di efficienza possa essere ottimizzato attraverso una migrazione verso piattaforme Cloud qualificate. Potranno essere oggetto di migrazione tutti e solo i servizi che sono stati precedentemente classificati.
I fornitori cloud che intendono erogare servizi Infrastructure as a Service (IaaS), Platform as a Service (PaaS) e Software as a Service (SaaS) destinati alle pubbliche amministrazioni devono ottenere, per questi servizi, la qualificazione rilasciata dall’Agenzia per l’Italia digitale (AGID), utilizzando la piattaforma dedicata alla qualificazione dei cloud service provider e dei servizi cloud. Ti informiamo inoltre che dal 19 gennaio 2023 la qualificazione dei servizi cloud per la Pubblica Amministrazione diventa di competenza di ACN (Agenzia per la cybersicurezza nazionale), che subentra ad AGID. Ti invitiamo a prendere nota delle variazioni e aggiornamenti in materia al link: https://www.acn.gov.it/agenzia/cloud-pa
La migrazione verso il cloud qualificato è necessaria per responsabilzzare il soggetto pubblico e individuare e catalogare i dati e i servizi gestiti, applicando una categorizzazione rispetto agli impatti di eventuali compromissioni, dei vincoli normativi e di sicurezza.
Sì, il canone del servizio cloud è incluso all’interno dell’importo forfettario, come definito dall'allegato 2.
Il finanziamento, nella misura dell’importo forfettario, sarà erogato in un’unica soluzione a seguito del perfezionamento delle attività di migrazione al cloud oggetto del finanziamento. Non è prevista la rendicontazione a costi reali.
Sono invitate a presentare proposte a valere sul presente Avviso esclusivamente le Scuole sedi di direttivo dislocate su tutto il territorio nazionale. Non sono ritenute ammissibili le proposte presentate da Scuole non statali paritarie, non paritarie e straniere.
Sono ammissibili a contributo tutte le attività di assessment, pianificazione della migrazione, esecuzione della migrazione e formazione dei servizi indicati in allegato 2 al presente Avviso avviate a decorrere dal 1° febbraio 2020 con risorse finanziarie proprie.
No, il finanziamento concesso con il presente Avviso non è cumulabile con altri finanziamenti pubblici, nazionali, regionali o europei, per le stesse spese ammissibili, secondo quanto previsto dall'art. 8 comma 5 dell'Avviso.
No. Singolarmente per ognuno dei servizi oggetto della migrazione l’Ente potrà selezionare il modello di migrazione più adatto da presentare all’interno del piano di migrazione.
Oggetto di migrazione potranno essere tutti i servizi erogati in tutte le loro forme dal singolo Ente e il cui livello complessivo di efficienza possa essere ottimizzato attraverso una migrazione verso piattaforme cloud qualificate o presso infrastrutture della PA idonee. L'obiettivo del presente Avviso è la migrazione completa (Full Migration) degli asset ICT on premises dell’ente. Nel caso quindi delle Scuole la full migration è identificata come la migrazione di un numero minimo di 1 fino ad un massimo di 23 servizi, a seconda delle necessità del singolo istituto.
L’opzione di "Trasferimento in sicurezza dell’infrastruttura IT" consente di sfruttare la strategia di migrazione Lift&Shift (anche detta Rehost), cioè la migrazione al cloud dell’infrastruttura già esistente, senza la necessità di reingegnerizzare le applicazioni. Tale modalità consiste nel migrare l’intero servizio, comprensivo di applicazioni e dati su un hosting cloud senza apportare modifiche agli applicativi, ovvero replicando il servizio esistente in un ambiente cloud.
L’opzione di "Aggiornamento di applicazioni sicure in Cloud" offre la possibilità di migrare le applicazioni utilizzando una tra le strategie repurchase/replace e replatform. Per repurchase/replace si intende l’acquisto di una soluzione nativa in cloud, in genere erogata in modalità Software as a Service, mentre per replatforming si intende la riorganizzazione dell’architettura applicativa sostituendo intere componenti del servizio in favore di soluzioni cloud native in modo da usufruire dei benefici dell’infrastruttura cloud.
I Soggetti Attuatori, ovvero coloro che possono accedere allo strumento predisposto dall'Avviso, sono e ASL e le Aziende Ospedaliere come definite dalle categorie IPA "Aziende Sanitarie Locali" e "Aziende Ospedaliere, Aziende Ospedaliere Universitarie, Policlinici e Istituti di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico Pubblici".
Sono ammissibili a contributo tutte le attività di assessment, pianificazione della migrazione, esecuzione della migrazione e formazione dei servizi indicati in allegato 2 al presente Avviso avviate a decorrere dal 1° febbraio 2020 con risorse finanziarie proprie. - Asl/AO
No, il finanziamento concesso con il presente Avviso non è cumulabile con altri finanziamenti pubblici, nazionali, regionali o europei, per le stesse spese ammissibili, secondo quanto previsto dall'art. 8 comma 5 dell'Avviso.
Sono ammissibili a contributo tutte le attività di assessment, pianificazione della migrazione, esecuzione della migrazione e formazione dei servizi indicati in allegato 2 al presente Avviso avviate a decorrere dal 1 febbraio 2020 con risorse finanziarie proprie.
Oggetto di migrazione potranno essere tutti i servizi erogati in tutte le loro forme dal singolo Ente e il cui livello complessivo di efficienza possa essere ottimizzato attraverso una migrazione verso piattaforme cloud qualificate o presso Infrastrutture della PA idonee.
Le attività oggetto di finanziamento devono essere concluse entro 18 mesi dalla data di contrattualizzazione del fornitore.
L’opzione "Trasferimento in sicurezza dell'infrastruttura IT" consente di sfruttare la strategia di migrazione Lift&Shift (anche detta Rehost), cioè la migrazione al cloud dell’infrastruttura già esistente, senza la necessità di reingegnerizzare le applicazioni. Tale modalità consiste nel migrare l’intero servizio, comprensivo di applicazioni e dati su un hosting cloud senza apportare modifiche agli applicativi, ovvero replicando il servizio esistente in un ambiente cloud.
La destinazione dei servizi inseriti nel piano di migrazione previsto dall’avviso è:
- Per i servizi ordinari: Public Cloud Qualificato, Infrastruttura della PA idonea o PSN;
- Per i servizi critici: Polo Strategico Nazionale (PSN).
Per tutti i servizi classificati e non inclusi nel piano di migrazione dell’avviso deve essere fornita la dichiarazione della destinazione coerente con gli obblighi di legge, tramite comunicazione ufficiale via PEC all’indirizzo dtd.pnrr@pec.governo.it .
Nella PEC da inviare all’indirizzo dtd.pnrr@pec.governo.it, per ogni servizio classificato ma non facente parte del pianodi migrazione dell’avviso è necessario indicare:
1) se il servizio è già stato migrato verso soluzioni cloud nel rispetto di quanto previsto dal Regolamento AGID;

2) se il servizio verrà migrato entro il 2026 verso soluzioni cloud nel rispetto di quanto previsto dal Regolamento AGID;

3) se il servizio non viene migrato secondo le deroghe previste all’interno dell'articolo 7 della Circolare AGID 1/2019, indicando la motivazione e l’infrastruttura che attualmente ospita il servizio dell’amministrazione.
Sì, il canone del primo anno è incluso nell’importo forfettario come definito dall'allegato 2.
L’adesione all’avviso prevede la migrazione di:
- Un minimo di 3 fino ad un massimo di 15 servizi classificati come Ordinari;

- Un minimo di 3 fino ad un massimo di 26 servizi classificati come Critici.
Il fornitore deve essere contrattualizzato entro 9 mesi dalla data di notifica del Decreto di finanziamento.
Dal 19 gennaio 2023 la qualificazione dei servizi cloud per la Pubblica Amministrazione diventa di competenza di ACN (Agenzia per la cybersicurezza nazionale), che subentra ad AGID. Puoi consultare l'elenco dei servizi e relativi fornitori al seguente link: https://catalogocloud.acn.gov.it/
Il Canone Unico Patrimoniale nasce dalla fusione di tasse, imposte e canoni vari (definita nella Legge di Bilancio 2020, ai commi 816-836) inseriti sotto i servizi “TRIBUTI MINORI” e “CANONI”. Pertanto il Canone Unico Patrimoniale può essere inserito indifferentemente come componente di uno o dell’altro servizio, o di entrambi.

1.3.1

Totale domande frequenti selezionate: 27/27
L’importo del finanziamento concedibile ai Soggetti Attuatori di cui all’art. 5 è individuato, ai sensi dell’art. 53 par. 1. Lett. c) del Reg. UE 1060/2021, in un importo forfettario (Lump sum) determinato in funzione della classe di popolazione residente di riferimento del medesimo Soggetto Attuatore. La classe di popolazione residente di appartenenza del singolo Soggetto Attuatore è determinata sulla base di quanto al dato ISTAT 2021 calcolato sulla popolazione residente al 1 gennaio 2022, come definito alla pagina http://dati.istat.it/Index.aspx?DataSetCode=DCIS_POPRES1 (maggio 2022).
Il finanziamento concesso con il presente Avviso non è cumulabile con altri finanziamenti pubblici, nazionali, regionali o europei, per le stesse spese ammissibili.
Per ciascuna API, in funzione della dimensione del Comune, si suggerisce di realizzare un numero medio di endpoint (per REST API)/ operations (per SOAP API) pari ad almeno:
- per i Comuni fino a 5.000 abitanti: 5;
- per i Comuni 5.001 - 20.000 abitanti: 5;
- per i Comuni 20.001 - 50.000 abitanti: 5;
- per i Comuni 50.001 - 100.000 abitanti: 10;
- per i Comuni 100.001 - 250.000 abitanti: 10;
- per i Comuni > 250.000 abitanti: 12.
No, la realizzazione del numero di endpoint/operations è esclusivamente un suggerimento utile alla realizzazione delle attività oggetto di finanziamento.
Il fornitore dovà essere contrattualizzato al massimo entro 3 mesi (90 gg) dalla data di notifica del Decreto di Finanziamento.
Le attività dovranno essere eseguite entro e non oltre 6 mesi (180 giorni) a partire dalla data di pubblicazione del decreto di finanziamento di cui art. 10, comma 5, dell’avviso.
Le attività dovranno essere eseguite entro e non oltre 6 mesi (180 giorni) a partire dalla data di pubblicazione del decreto di finanziamento di cui art. 10, comma 5, dell’avviso.
Le attività dovranno essere eseguite entro e non oltre 6 mesi (180 giorni) a partire dalla data di pubblicazione del decreto di finanziamento di cui art. 10, comma 5, dell’avviso.
Sono invitati a presentare proposte a valere sull' Avviso le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano.
Nella candidatura non occorre presentare un elenco dettagliato delle API, ma solo la numerosità delle API da erogare.
La rendicontazione è calcolata sulla numerosità delle API come indicato nel bando. Come disposto dal punto E dell’Allegato 2 dell’Avviso: "L’importo del contributo, in forma forfettaria, sarà riconosciuto al Soggetto Attuatore solo a seguito del conseguimento del risultato atteso, così come dettagliato nei paragrafi C e D."
Gli importi del contributo, riconosciuti sulla base della dimensione del pacchetto scelto, sono così definiti:
- Pacchetto "S": n. 10 API è riconosciuto un importo di € 791.292,00;
- Pacchetto "M": n. 20 API è riconosciuto un importo di € 1.582.584,00;
- Pacchetto "L": n. 30 API è riconosciuto un importo di € 2.373.876,00.
In merito al cambio di obiettivo (pacchetto) una volta scelto il pacchetto non è modificabile. Per le variazioni al progetto fa fede l’art 14. dell’avviso, in particolare il comma 3: "Le variazioni proposte dal Soggetto Attuatore potranno riguardare solo il cronoprogramma dell’intervento, fatte salve le scadenze previste per il conseguimento dei milestone e target associati all’investimento."
Il finanziamento è riconosciuto per l’esposizione del servizio e non per la proprietà dello stesso. Nel caso di enti co-titolari si auspica un coordinamento degli stessi, anche al fine di evitare il rischio di doppio finanziamento.
La PDND mette a disposizione 2 ambienti: test e produzione. La firma dell’accordo di adesione con PagoPA permetterà agli Enti di accedere ad entrambi gli ambienti. In ambiente di test ogni Ente sarà libero di pubblicare un e-service a puro scopo di test. Inoltre, per permettere un flusso completo di test e verifica, ogni erogatore può essere fruitore di se stesso. Quindi, una volta pubblicato un e-service, l’Ente può effettuare a se stesso una richiesta di fruizione e iniziare a scambiare dati in loop utilizzando il token PDND. Pur essendo un ambiente controllato, si consiglia di usare nell’ambiente di test solamente dati fittizi o sintetici.
Come da Modello Interoperabilità, è necessario produrre la seguente documentazione:
- documentazione yaml/json OpenAPI3 per REST oppure WSDL per SOAP.
- riferimenti alla semantica utilizzata (come da LLG Interoperabilità Tecnica §4.3).Per API di tipo REST OpenAPI3 il Dipartimento mette a disposizione un tool di verifica sintattica a questo link: https://italia.github.io/api-oas-checker/' E’ consigliabile inserire un documento allegato con indicazioni o configurazioni aggiuntive o ulteriori layer di sicurezza necessari allo scambio extra-PDND.
Possono essere pubblicate API su PDND con open data di dati dinamici e dati ad alto valore ma non dataset statici (In corso di pubblicazione linee guida AGID sul tema). Al momento possono essere esposte solo API per cui è previsto lo stacco di un token, dunque API con caratteristiche particolari (es SLA garantiti). Da fine 2023 l’uso del token sarà reso opzionale. Dal momento che, come noto, PDND non interviene nel flusso dati, è possibile che un'API pubblicata su PDND possa essere anche contattata in modo esterno senza l'utilizzo del token.
Il fornitore dovà essere contrattualizzato al massimo entro 6 mesi (180 giorni) dalla data di notifica del decreto di finanziamento.
Le attività dovranno essere eseguite entro e non oltre 12 mesi (365 giorni) a partire dalla data di pubblicazione del decreto di finanziamento
Come raccomandazione si suggerisce di realizzare un numero medio di endpoint (per REST API) /operations (per SOAP API) pari almeno a 10.
Ai fini dell’ammissibilità della domanda di partecipazione, ai sensi dell’art. 7 lett. b dell’avviso: “le attività di cui al finanziamento richiesto con il progetto devono essere avviate a decorrere dalla pubblicazione del presente Avviso pubblico”.
In conformità alle Linee Guida sull’interoperabilità tecnica delle Pubbliche Amministrazioni le API potranno essere erogate in due modalità:
- HTTP REST (preferibile per nuovi servizi)
- SOAP
Una REST API dovrà essere pubblicata attraverso un descrittore OpenAPI 3 che dovrà contenere il dettaglio di tutti gli endpoint che lo compongono. Per ogni endpoint andranno indicati tutti gli HTTP methods implementati. Il formato del descrittore dovrà essere JSON o YAML.
Una SOAP API dovrà essere pubblicata attraverso un descrittore WSDL che dovrà contenere il dettaglio di tutte le operation implementate. Nel caso di sviluppo di nuovi servizi è fortemente consigliato l’utilizzo della tecnologia API REST.
Le attività da porre in essere per l’erogazione di API da parte della Regione su PDND sono le seguenti:
- Completamento della procedura di adesione sul portale Self Care messo a disposizione da PagoPA S.p.A. o altra modalità individuata dalla PagoPA S.p.A.:
i. Selezione dell’ente per cui si intende aderire;
ii. Indicazione del Rappresentante Legale e dei Referenti amministrativo e tecnico;
- Firma digitale dell’accordo di adesione da parte del rappresentante legale: l’accordo viene inviato sulla PEC dell’Ente presente in IPA a valle della procedura svolta per l’adesione;
- Caricamento dell’accordo di adesione firmato al link di conferma ricevuto nella stessa. tag: - regioni
Le attività da porre in essere per l’erogazione di API da parte della Regione su PDND sono le seguenti:
- Completamento della procedura di adesione sul portale Self Care messo a disposizione da PagoPA S.p.A. o altra modalità individuata dalla PagoPA S.p.A.:
i. Selezione dell’ente per cui si intende aderire;
ii. Indicazione del Rappresentante Legale e dei Referenti amministrativo e tecnico;
- Firma digitale dell’accordo di adesione da parte del rappresentante legale: l’accordo viene inviato sulla PEC dell’Ente presente in IPA a valle della procedura svolta per l’adesione;
- Caricamento dell’accordo di adesione firmato al link di conferma ricevuto nella stessa.
Le attività dovranno essere eseguite entro e non oltre 6 mesi (180 gg) a partire dalla data di pubblicazione del decreto di finanziamento di cui art. 10, comma 5, dell’avviso.

1.4.1 Esperienza del Cittadino nei servizi pubblici

Totale domande frequenti selezionate: 14/14
I Soggetti Attuatori, ovvero coloro che possono accedere allo strumento predisposto dall'Avviso, sono esclusivamente i Comuni.
Si, è possibile accedere al finanziamento previsto dall'Avviso nel caso in cui l'implementazione delle attività di miglioramento oggetto del finanziamento siano state realizzate a decorrere dal 1° Febbraio 2020, con risorse finanziarie proprie.
Il rilascio del sito istituzionale deve essere concluso nel termine perentorio previsto dall'Allegato 2 corrispondente alla fascia di popolazione del Comune.
L’Ente che aderisce all’Avviso dovrà obbligatoriamente implementare il modello per il sito dei Comuni (“Pacchetto cittadino informato”), attraverso le modalità descritte nel paragrafo “Implementazione di sito comunale” dell'Allegato 2. Per il riconoscimento dell’obiettivo conseguito, l’Ente dovrà provvedere a rendere disponibile il proprio sito comunale e attenersi ai criteri di conformità secondo quanto previsto dal paragrafo "Raggiungimento dell’obiettivo di conformità al modello sito comunale" dell'Allegato 2.
L’Ente ha la possibilità di selezionare, a seconda della dimensione del Comune, un numero massimo di servizi digitali per il cittadino, selezionabili dalla lista di servizi digitali per il cittadino (“Pacchetto cittadino attivo”). In questo caso l’Ente dovrà provvedere al ridisegno dei servizi scelti utilizzando le tipologie di flussi di interfaccia descritte nel relativo paragrafo, o comunque garantire i criteri di conformità descritti nel paragrafo "Raggiungimento dell’obiettivo per i servizi digitali per il cittadino" di cui all'Allegato 2.
Il modello di sito comunale, messo a disposizione all’indirizzo https://designers.italia.it/modello/comuni/ comprende due strumenti fondamentali: l’architettura dell’informazione del sito comunale e i template html del sito comunale.
L’importo del finanziamento concedibile ai Comuni è individuato in un importo forfettario (lump sum) determinato in funzione della tipologia degli interventi previsti ed in funzione della classe di popolazione residente di riferimento del medesimo Comune (Art. 1, comma 3 dell'Avviso).
I Soggetti Attuatori, ovvero coloro che possono accedere allo strumento predisposto dall'Avviso, sono le Scuole sedi di Direttivo comprensive di scuole secondarie di 1° e 2° grado dislocate su tutto il territorio nazionale.Non sono ritenute ammissibili le proposte presentate da Scuole non statali paritarie, non paritarie e straniere.
Si, è possibile accedere al finanziamento previsto dall'Avviso nel caso in cui tutte le attività necessarie per l’implementazione di un modello standard di siti web destinati alle comunità scolastiche siano state realizzate a decorrere dal 1 Febbraio 2020, con risorse finanziarie proprie.
Il Ministero dell’istruzione e il Dipartimento per la trasformazione digitale hanno messo a punto un modello standard di sito web istituzionale per le scuole italiane Sedi di Direttivo di 1° e 2° grado, in modo da offrire a genitori, studenti e all’intera comunità scolastica un punto di accesso semplice e trasversale alle esigenze degli utenti, realizzato sulla base dei principi di progettazione user centred e realizzato grazie alle risorse che compongono il design system del Paese, messo a disposizione tramite il progetto Designers Italia all’indirizzo https://designers.italia.it/modello/scuole.
Il modello di sito istituzionale per le scuole, messo a disposizione all’indirizzo https://designers.italia.it/modello/scuole comprende tre strumenti fondamentali: l’architettura dell’informazione del sito, il codice HTML del sito e il tema Wordpress del sito stesso.
No, non è possibile accedere al finanziamento previsto dall'Avviso riferito alla Misura 1.4.1 nel caso in cui le attività necessarie per l'implementazione del sito web della PA siano state realizzate con altri finanziamenti pubblici, nazionali, regionali o europei, secondo quanto previsto dall'art. 7 dell'Avviso.
Al termine del processo di rilascio del sito istituzionale per le scuole, l’ente dovrà attestare mediante dichiarazione da caricare sulla piattaforma di adesione https://padigitale2026.gov.it/ il raggiungimento di alcune caratteristiche, che rappresentano ai fini dell'Avviso riferito alla Misura 1.4.1, la dichiarazione di conformità del sito per le scuole realizzato rispetto al modello fornito.
In particolare, le attività si intendono concluse con esito positivo al momento in cui:
- Il sito è disponibile online
- È stata compilata la checklist di conformità indicata nel paragrafo Verifica della conformità dell'Allegato 2 all'avviso
Il criterio C.SE.1.1 riporta che l’utente può accedere tramite identità digitale a tutti i servizi erogati digitalmente; è possibile effettuare l’accesso ai servizi digitali direttamente dalle schede servizio corrispondenti e se l’utente effettua l’accesso a partire da una specifica scheda servizio, dopo l’autenticazione deve trovarsi direttamente all’interno del flusso di quel servizio digitale. Il Single Sign-On (SSO) - ovvero la possibilità per un utente autenticato in un servizio di accedere a un altro servizio offerto dallo stesso ente o alla propria area personale senza dover effettuare una nuova autenticazione - è fortemente raccomandato per garantire una continuità di usabilità e accessibilità per il cittadino. Per l’implementazione della parte tecnica, l’Avviso SPID numero 3 di AGID definisce la “sessione individuale” il cui scopo è quello di rendere autonomi i fornitori di servizio nella gestione delle proprie sessioni, create a seguito di un’autenticazione SPID. La sessione individuale gestita all’interno di un sistema IAM Proxy o Aggregatore Full, consente di realizzare un sistema SSO autonomo. Tale implementazione non è finanziabile ai sensi del presente avviso, ma può essere attuata con i finanziamenti dalla misura 1.4.4 "Estensione dell'utilizzo delle piattaforme nazionali di Identità Nazionale SPID CIE”. Infatti, la soluzione perimetrale raccomandata all’interno dell’Avviso, sia questa IAM Proxy o Soggetto Aggregatore di tipo Full, consente ad una PA, o a più PA aggregate al di sotto dello stesso soggetto aggregatore, di un realizzare un sistema di SSO.

1.4.3 Adozione PagoPA

Totale domande frequenti selezionate: 19/19
L'Ente deve seguire le procedure specifiche indicate da inPA e reperibili sul relativo sito web; in particolare, per l'integrazione del servizio Pagamenti pagoPA (per l'incasso della tassa di concorso) deve far riferimento alle specifiche presenti a questo link: https://www.inpa.gov.it/wp-content/uploads/2022/11/inPA-integrazione-PagoPA-v1.0-1.pdf
L’importo del finanziamento concedibile ai Comuni è individuato in un importo forfettario determinato secondo il seguente criterio:
a. per i Comuni fino a 5.000 ab. pagoPA: €607 per servizio (min.3 max 117);
b. per i Comuni 5.001 - 20.000 ab. pagoPA: €857 per servizio (min.3 max 117);
c. per i Comuni 20.001 - 100.000 ab. pagoPA: €1821 per servizio (min.5 max 117);
d. per i Comuni 100.001 - 250.000 ab. pagoPA: €2747 per servizio (min.5 max 117);
e. per i Comuni > 250.000 ab. pagoPA: €7967 per servizio (min.5 max 117).
I soggetti attuatori, ovvero coloro che possono accedere allo strumento predisposto dall'Avviso, sono i Comuni.
Si, è possibile accedere al finanziamento previsto dall'Avviso nel caso in cui l'attivazione dei servizi di incasso (pagoPA) sia stata realizzata dopo il 01 Aprile 2021 con risorse finanziarie proprie.
I servizi oggetto di migrazione possono essere tutti i servizi di incasso erogati da ciascun Ente facendo valere il principio della titolarità del credito, cioè, potranno essere migrati tutti i servizi di incasso gestiti direttamente dal singolo Ente e/o affidati a soggetti esterni (es. Riscossori; Unioni di Comuni; Comunità Montane) fermo restando che l’Ente mantenga la titolarità del credito vantato.
Il processo di riterrà concluso quando sarà stata effettuata una transazione con esito positivo con la corretta applicazione del codice tassonomico per ogni singolo servizio incluso nel progetto.
Per transazione con esito positivo si intende sia una transazione reale eseguita da un cittadino, nel caso in cui la stagionalità del singolo servizio di incasso lo consenta, oppure - in caso contrario - una transazione reale con importo di valore simbolico (es. 0,01€) ma con codice tassonomico e IUV reale, al fine di poter verificare l’effettiva e corretta integrazione del servizio di incasso in modalità end-to-end (cd. transazione di test)
Sì, è possibile, ma la riscossione dovrà avvenire per conto dell'Ente creditore senza alterare il flusso dati tra l'Ente e il Nodo di Pagamenti. Il soggetto riscossore dovrà quindi agire come intermediario tecnologico e quindi dovrà incassare direttamente sull'IBAN dell'ente creditore (Comune).
Sì, è possibile accedere al finanziamento previsto dall'Avviso per l'integrazione dei servizi purché finanziati con fondi propri a partire dal 1° aprile 2021.
Il servizio Canone Unico Patrimoniale Corporate è ammissibile purché non integrato a titolo gratuito ma con fondi propri a decorrere dal 1° aprile 2021. Inoltre, sarà necessario caricare in piattaforma un contratto o un ordine di servizio.
Sono invitate a presentare proposte a valere sul presente Avviso:
a. Le Regioni e le Province Autonome;
b. Le Aziende sanitarie locali e le Aziende ospedaliere pubbliche e le Agenzie sanitarie regionali;
c. Le Università e gli Istituti di Istruzione Universitaria pubblici, gli Enti e le Istituzioni di ricerca pubblici, gli Enti e Consorzi per il diritto allo studio, i Consorzi interuniversitari di ricerca e le Istituzioni per l’Alta Formazione Artistica, Musicale e Coreutica - (AFAM) pubbliche.
Sì, è possibile accedere al finanziamento previsto dall'Avviso nel caso in cui l'attivazione dei servizi di incasso (pagoPA) sia stata realizzata dopo il 01 Aprile 2021 con risorse finanziarie proprie.
I servizi oggetto di migrazione possono essere tutti i servizi di incasso erogati da ciascun Ente facendo valere il principio della titolarità del credito, cioè, potranno essere migrati tutti i servizi di incasso gestiti direttamente dal singolo Ente e/o affidati a soggetti esterni (es. Riscossori; Unioni di Comuni; Comunità Montane) fermo restando che l’Ente mantenga la titolarità del credito vantato.
Le attività di migrazione e di attivazione dei servizi dovranno essere portate a termine entro 8 mesi (240 gg), a partire dalla data di contrattualizzazione del fornitore.
Per transazione con esito positivo si intende sia una transazione reale eseguita da un cittadino, nel caso in cui la stagionalità del singolo servizio di incasso lo consenta, oppure - in caso contrario - una transazione reale con importo di valore simbolico (es. 0,01€) ma con codice tassonomico e IUV reale, al fine di poter verificare l’effettiva e corretta integrazione del servizio di incasso in modalità end-to-end (cd. transazione di test)
L'integrazione di un servizio PagoPa non si esaurisce con la mera integrazione tecnica tra gli applicativi dell'Ente e il gateway dei pagamenti di PagoPA. All'Ente è richiesto anche che:
- l'incasso dei servizi venga correttamente riconciliato nel bilancio (tramite opportune integrazioni con i software gestionali) secondo quanto richiesto dalle norme tributarie specificatamente al codice tassonomico del servizio incassato;
- i cittadini siano correttamente informati della nuova opportunità di pagamento in tutti i punti di contatto.
L'obiettivo finale è quello di aiutare il Paese nella transizione digitale contribuendo alla realizzazione di un’amministrazione che offra servizi sempre più digitali e facilmente utilizzabili dai cittadini.
A seguito di rinuncia ad una candidatura già inviata a valere sull'Avviso 1.4.3 PagoPA/AppIO, è necessario attendere il Decreto di rinuncia per poter inviare una nuova candidatura con i medesimi servizi. Inoltre, se hai provveduto a rinunciare alla candidatura già inviata a valere dell'Avviso 1.4.3 PagoPA/AppIO , sarà comunque possibile inviare una nuova candidatura a valere su un successivo Avviso , per servizi differenti rispetto a quelli selezionati nella precedente domanda.
In caso di difformità rilevate rispetto a quanto indicato in piattaforma, e in merito allo stato di attivazione dei servizi PagoPA /AppIO, ovvero data di attivazione, codice tassonomico (PagoPA), ID servizio (AppIO), ti invitiamo a contattare preliminarmente il tuo fornitore. Si precisa che la piattaforma PA digitale 2026 pre-carica i dati dell’amministrazione presenti nella banca dati PagoPA /AppIO, pertanto l’Ente - in autonomia o per il tramite del proprio fornitore - sarà in grado di conoscere le date di attivazione e di selezionare i servizi corretti in fase di candidatura. Per data di attivazione dei servizi pagoPA si intende la data della prima transazione positiva avvenuta con il corretto codice tassonomico. Per i servizi di nuova attivazione, per visualizzare la data di attivazione occorrerà attendere circa 15 giorni dalla prima transazione positiva, come sopra specificata, ai fini dell’aggiornamento sul PA digitale 2026.
In relazione agli Avvisi Misura 1.4.3. “Adozione piattaforma PagoPA” Comuni e altri Enti pubblicati sulla piattaforma PA digitale 2026 si precisa che i servizi di incasso per i quali l’Ente ha richiesto il contributo devono essere realizzati e funzionanti al più tardi alla data prevista per il completamento delle attività. A tal proposito si precisa che sono finanziabili anche i servizi di incasso attinenti ai servizi pubblici che saranno gestiti e quindi fruiti dagli utenti entro la data prevista per il completamento del progetto ammesso a finanziamento (cfr. art. 8, comma 3, dell’Avviso “Le attività previste per i progetti proposti dovranno concludersi entro i termini indicati all’Allegato 2 a decorrere dalla data di notifica del Decreto di finanziamento” e paragrafo D dell’Allegato 2 “I tempi e la conclusione del processo di migrazione e attivazione dei servizi”). L'Avviso pubblico prevede infatti l'attribuzione di un contributo economico per finanziare la migrazione e l'attivazione dei servizi di incasso, tramite la piattaforma PagoPA, attinenti allo svolgimento di servizi pubblici effettivamente gestiti dall'Ente in favore degli utenti. Si richiama inoltre l’attenzione sugli obblighi a carico del soggetto attuatore previsti dall’art.11, sulla disciplina dei controlli che potranno essere attivati, contenuta nell’art.12 degli Avvisi, nonché sulle previsioni in ordine ai meccanismi sanzionatori di cui all’art.15 dei medesimi Avvisi.

1.4.3 Adozione AppIO

Totale domande frequenti selezionate: 13/13
I Soggetti Attuatori, ovvero coloro che possono accedere allo strumento predisposto dall'Avviso, sono i Comuni.
Si, è possibile accedere al finanziamento previsto dal presente Avviso nel caso in cui l'attuazione dei servizi digitali (app IO) sia stata realizzata a decorrere dal 01 Aprile 2021, con risorse finanziarie proprie.
No, non è possibile accedere al finanziamento previsto dall'Avviso riferito alla Misura 1.4.3 nel caso in cui l'attuazione degli stessi servizi digitali (app IO) sia stata realizzata con altri finanziamenti pubblici, nazionali, regionali o europei, secondo quanto previsto dall'art. 7 dell'Avviso. Può essere invece finanziata l'attivazione di nuovi servizi, non inclusi nel precedente finanziamento.
Il fornitore dovà essere contrattualizzato al massimo entro 6 mesi (180 gg) dalla data di notifica del Decreto di Finanziamento.
Le attività di migrazione e di attivazione dei servizi dovranno essere portate a termine entro 8 mesi (240 gg), a partire dalla data di contrattualizzazione del fornitore.
Il processo si riterrà concluso con esito positivo quando le richieste di pubblicazione saranno approvate dalla pagoPA S.p.A e tutti i servizi saranno visibili in App.
Sono invitate a presentare proposta a valere sull'Avviso:
a. Le Regioni e le Province Autonome;
b. Le Aziende sanitarie locali, Aziende ospedaliere pubbliche e le Agenzie sanitarie regionali;
c. Le Università e gli Istituti di Istruzione Universitaria pubblici, gli Enti e le Istituzioni di ricerca pubblici, gli Enti e Consorzi per il diritto allo studio, i Consorzi interuniversitari di ricerca e le Istituzioni per l’Alta Formazione Artistica, Musicale e Coreutica - AFAM pubbliche.
Sì, è possibile accedere al finanziamento previsto dall'Avviso nel caso in cui l'implementazione dei servizi digitali (appIO) sia stata realizzata a decorrere dal 01 Aprile 2021, con risorse finanziarie proprie.
No, non è possibile accedere al finanziamento previsto dall'Avviso riferito alla Misura 1.4.3 nel caso in cui l'attivazione degli stessi servizi digitali (appIO) sia stata realizzata con altri finanziamenti pubblici, nazionali, regionali o europei, secondo quanto previsto dall'art. 7 dell'Avviso. Può essere invece finanziata l'attivazione di nuovi servizi, non inclusi nel precedente finanziamento.
Le attività di migrazione e di attivazione dei servizi dovranno essere portate a termine entro 8 mesi (240 gg), a partire dalla data di contrattualizzazione del fornitore.
Il processo si riterrà concluso con esito positivo quando le richieste di pubblicazione saranno approvate dalla pagoPA S.p.A e tutti i servizi saranno visibili in App.
A seguito di rinuncia ad una candidatura già inviata a valere sull'Avviso 1.4.3 PagoPA/AppIO, è necessario attendere il Decreto di rinuncia per poter inviare una nuova candidatura con i medesimi servizi. Inoltre, se hai provveduto a rinunciare alla candidatura già inviata a valere dell'Avviso 1.4.3 PagoPA/AppIO Aprile 2022, sarà comunque possibile inviare una nuova candidatura a valere sull'Avviso 1.4.3 PagoPA/AppIO Settembre 2022, per servizi differenti rispetto a quelli selezionati nella precedente domanda.
In caso di difformità rilevate rispetto a quanto indicato in piattaforma, e in merito allo stato di attivazione dei servizi PagoPA /AppIO, ovvero data di attivazione, codice tassonomico (PagoPA), ID servizio (AppIO), ti invitiamo a contattare preliminarmente il tuo fornitore. Si precisa che la piattaforma PA digitale 2026 pre-carica i dati dell’amministrazione presenti nella banca dati PagoPA /AppIO, pertanto l’Ente - in autonomia o per il tramite del proprio fornitore - sarà in grado di conoscere le date di attivazione e di selezionare i servizi corretti in fase di candidatura. Per data di attivazione dei servizi pagoPA si intende la data della prima transazione positiva avvenuta con il corretto codice tassonomico. Per i servizi di nuova attivazione, per visualizzare la data di attivazione occorrerà attendere circa 15 giorni dalla prima transazione positiva, come sopra specificata, ai fini dell’aggiornamento sul PA digitale 2026.

1.4.4 Adozione identità digitale

Totale domande frequenti selezionate: 23/23
L'importo del finanziamento riconoscibile è pari a €14.000 al termine della realizzazione del progetto.
Ti invitiamo ad accedere alla sezione "I tuoi progetti", cliccare sul progetto di tuo interesse e nella sezione “Ulteriori documenti allegati” caricare un documento che indichi la caratteristica attuativa corretta, sottoscritto dal Rappresentante Legale dell'Ente.Ti ricordiamo che discriminante per la caratteristica attuativa ("da avviare" oppure "già avviato") è la data di sottomissione della candidatura e che la validità della documentazione potrà essere accertata esclusivamente in fase di asseverazione formale e controlli a campione.
I soggetti attuatori, ovvero coloro che possono accedere allo strumento predisposto dall'Avviso, sono i Comuni. In seguito saranno pubblicati avvisi ad hoc per altre tipologie di pubbliche amministrazioni.
Gli interventi che possono essere finanziati da questo Avviso sono:
- adesione alla piattaforma di identità digitale SPID;
- adesione alla piattaforma di identità digitale CIE;
- erogazione di un piano formativo su disposizioni normative, linee guida e best practices in caso di integrazione a SPID e CIE con protocollo SAML2.
Per ulteriori dettagli si rimanda all'Allegato 2 del presente Avviso. Non si rende necessaria l'erogazione del corso di formazione qualora un ente abbia implementato il protocollo OIDC in almeno una delle due identità.
Si, è possibile accedere al finanziamento previsto dall'Avviso al fine di adottare una sola delle due piattaforme, SPID o CIE, qualora una di esse sia stata già adottata dall'ente con protocollo SAML2, come specificato nell'Allegato 2.
No, qualora lo scenario di partenza dell'ente sia qualificato dall'assenza di entrambe le piattaforme di identità digitale SPID e CIE, dovrà necessariamente adottarle entrambe, come specificato nell'Allegato 2.
Il progetto di integrazione deve essere concluso nel termine perentorio di 10 mesi dalla data di contrattualizzazione del fornitore, come specificato nell'Allegato 2.
Nell'adozione delle piattaforme di identità digitale, è richiesto l'utilizzo dello standard OpenID Connect (OIDC). Nel caso dell'adozione di SAML2 per entrambe le identità sarà necessaria, l'erogazione di un piano formativo idoneo a costruire le basi per un successivo passaggio tecnologico a OIDC. Non si rende necessaria l'erogazione del corso di formazione qualora un ente abbia implementato il protocollo OIDC in almeno una delle due identità così come previsto dal decreto 42/2023 - PNRR disponibile al seguente link: https://innovazione.gov.it/notizie/articoli/pa-digitale-2026-aggiornate-le-linee-guida-per-le-pa-locali/
Si, è possibile accedere al finanziamento previsto dall'Avviso nel caso in cui il processo di adozione della piattaforma di identità digitale SPID/CIE sia stato avviato a decorrere dal 1° febbraio 2020 con fondi propri.
Al fine di considerare raggiunto l’obiettivo di integrazione, è necessario che il processo di integrazione a CIE sia stato completato e certificato da IPZS (Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato). È quindi necessario che il soggetto attuatore abbia pubblicato l'adesione a CIE e messo in esercizio i servizi online. Ai fini del presente Avviso, farà fede la data di approvazione della federazione in esercizio, i cui tempi di approvazione dalla messa in esercizio sono di massimo 60 giorni. In relazione ai tempi di completamento dell’intervento, si specifica che i dieci mesi comprendono i 60 giorni per le attività di verifica e approvazione della federazione da parte di Interno/IPZS.
Al fine di considerare raggiunto l’obiettivo di integrazione, è necessario che il processo di integrazione a SPID sia stato completato e certificato da AGID. A seconda del tipo di adesione (fornitore di servizi oppure adesione a SPID tramite uno dei soggetti della convezione AgID), è quindi necessario che il soggetto attuatore abbia, nel primo caso:
- effettuato l'abilitazione di servizi online all'accesso tramite SPID;
- effettuato i test tecnici;
- inviato richiesta di collaudo ad AGID;
nel secondo caso:
- attivato i servizi in rete.
Ai fini del presente Avviso, farà fede la data di richiesta di collaudo il cui esito è positivo (nel primo caso) oppure la data di attivazione dei servizi in rete (nel secondo caso).
No, si considera ammissibile solo la prima integrazione fatta dagli enti purché finanziata con fondi propri dopo il 1 febbraio 2020.
Gli interventi che possono essere finanziati da questo Avviso sono:
- adesione alla piattaforma di identità digitale SPID;
- adesione alla piattaforma di identità digitale CIE;
- erogazione di un piano formativo su disposizioni normative, linee guida e best practices in caso di integrazione a SPID e CIE con protocollo SAML2.
Per ulteriori dettagli si rimanda all'Allegato 2 del presente Avviso. Non si rende necessaria l'erogazione del corso di formazione qualora un ente abbia implementato il protocollo OIDC in almeno una delle due identità.
Sì, è possibile accedere al finanziamento previsto dall'Avviso al fine di adottare una sola delle due piattaforme, SPID o CIE, qualora una di esse sia stata già adottata dall'ente con protocollo SAML2, come specificato nell'Allegato 2.
No, qualora lo scenario di partenza dell'ente sia qualificato dall'assenza di entrambe le piattaforme di identità digitale SPID e CIE, dovrà necessariamente adottarle entrambe, come specificato nell'Allegato 2.
Il progetto di integrazione deve essere concluso nel termine perentorio di 10 mesi dalla data di contrattualizzazione del fornitore, come specificato nell'Allegato 2.
Nell'adozione delle piattaforme di identità digitale, è richiesto l'utilizzo dello standard OpenID Connect (OIDC). Nel caso dell'adozione di SAML2 per entrambe le identità sarà necessaria, l'erogazione di un piano formativo idoneo a costruire le basi per un successivo passaggio tecnologico a OIDC. Non si rende necessaria l'erogazione del corso di formazione qualora un ente abbia implementato il protocollo OIDC in almeno una delle due identità così come previsto dal decreto 42/2023 - PNRR disponibile al seguente link: https://innovazione.gov.it/notizie/articoli/pa-digitale-2026-aggiornate-le-linee-guida-per-le-pa-locali/
Sì, è possibile accedere al finanziamento previsto dall'Avviso nel caso in cui il processo di adozione della piattaforma di identità digitale SPID/CIE sia stato avviato a decorrere dal 1° febbraio 2020 con fondi propri.
No, non è possibile accedere al finanziamento previsto dall'Avviso riferito alla Misura 1.4.4 nel caso in cui il processo di adozione della piattaforma di identità digitale SPID/CIE sia stato realizzato prima del 1° febbraio 2020, indipendemente dai fondi/risorse utilizzati.
Qualora un ente avesse già implementato infrastruttura per autenticazione digitale SPID/CIE per l’utilizzo del SUAP, in ottemperanza al DPR 160/2010 anche prima del 1 febbraio 2020, è comunque possibile accedere al finanziamento previsto dall’Avviso riferito alla Misura 1.4.4 per altri servizi, specificando in fase di candidatura lo stato delle attività come “da avviare”.
Secondo le disposizioni del Decreto 8 settembre 2022 “Modalità di impiego della carta di identità elettronica” art. 4, è previsto che i cittadini possano accedere ai servizi in rete autenticandosi oltre che con il livello massimo di sicurezza “livello 3", anche con il “livello 1” e “livello 2" CIE. Al fine di predisporre sin d’ora l’accesso ai servizi in rete dell'Amministrazione e allineare il livello di autenticazione a quanto previsto per lo SPID, è necessario modificare il livello richiesto nell’Authentication Request inviata per l’accesso tramite la CIE. Al seguente link troverete tutte le informazioni relative a quanto necessario per essere implementato https://www.agid.gov.it/sites/default/files/repository_files/linee_guida_openid_connect_in_spid.pdf

1.4.5

Totale domande frequenti selezionate: 8/8
La domanda di partecipazione può essere presentata a partire dalla data di pubblicazione dell'Avviso fino ad esaurimento delle risorse disponibili, e comunque non oltre alle ore 23.59 del 11 novembre 2022.
L’obiettivo si configura nell’integrazione con PND dei processi di notificazione degli atti a valore legale attualmente in uso presso i Comuni. A prescindere dalla dimensione dell’ente, l’obiettivo è di integrare con PND le comunicazioni di due tipologie di atti amministrativi, concentrandosi inizialmente su due servizi, di cui uno, obbligatoriamente appartenente alla tipologia di atti di “Notifiche violazioni al codice della strada” e l’altro, a scelta del soggetto attuatore, da selezionare tra le altre tipologie di atti indicate nella tabella 1 dell'Allegato 2 dell'Avviso riferito alla Misura 1.4.5.
Il Comune è chiamato ad attivare due servizi relativi a due distinte tipologie di atti di notifica secondo la seguente formula:
i. la prima tipologia, obbligatoria, definita in tabella 1 dal codice 010101P e relativa alle “Notifiche violazioni al codice della strada”;
ii. la seconda tipologia, da selezionare ad opera del Comune stesso, indicata in tabella 1 con la numerazione dalla 2 alla 12.
È obbligatorio attivare e integrare n.2 servizi, secondo quanto disposto dal Paragrafo C dell'Allegato 2.
Il processo di integrazione e attivazione dei servizi di notifica si intende concluso con esito positivo al momento in cui viene prodotto dalla PA l’esito del processo di integrazione e viene fornita evidenza dell’invio con successo di almeno una notifica in ambiente di produzione di PND per ciascuno dei due servizi appartenenti alle tipologie di atti definite nel paragrafo C di questo allegato (l’evidenza consiste nella verifica del codice IUN e del codice tipologia atto delle notifiche).
Gli importi del contributo, riconosciuti sulla base della dimensione del comune, sono così definiti:
- per i Comuni fino a 5.000 abitanti: €23.147;
- per i Comuni 5.001 - 20.000 abitanti: €32.589;
- per i Comuni 20.001 - 100.000 abitanti: €59.966;
- per i Comuni 100.001 - 250.000 abitanti: €69.000;
- per i Comuni > 250.000 abitanti: €97.247.
Il fornitore dovà essere contrattualizzato al massimo entro 3 mesi (90 gg) dalla data di notifica del Decreto di Finanziamento.
Per accedere al finanziamento è necessario che il mittente dell’atto coincida con il Soggetto Attuatore, ovvero, il singolo Comune, anche se questo non è il soggetto che incassa.

Misure

Multimisura 1.1 e 1.2 "Infrastrutture digitali e abilitazione al cloud"

Totale domande frequenti selezionate: 28/28
Tale migrazione è ritenuta ammissibile solo se l'infrastruttura della PA di destinazione classificata "A" da AGID ai sensi della Circolare AGID 1/2019 e del Piano triennale per l'informatica nella PA, comunichi ad ACN l'avvenuto adeguamento di tale infrastruttura e dei relativi servizi cloud (IaaS, PaaS, SaaS) ai requisiti di cui al Regolamento AGID Cloud della PA del 15 dicembre 2021 e della Determina ACN n.307, in relazione alla tipologia di dato/servizio ospitato (ordinario, critico, strategico), nelle modalità ed entro i termini indicati dal Decreto ACN dell'8 febbraio 2023. Si ricorda, inoltre, che tale infrastruttura della PA adeguata e i relativi servizi cloud di destinazione dovranno mantenere il possesso dei requisiti al momento della dichiarazione effettuata dal soggetto attuatore ai fini della liquidazione del finanziamento e per i successivi 5 anni.
I Soggetti Attuatori, ovvero coloro che possono accedere allo strumento predisposto dall'Avviso, sono le Aziende sanitarie locali e le Aziende Ospedaliere (d’ora in avanti anche ASL/AO) come definite dalle categorie IPA "Aziende Sanitarie Locali" e "Aziende Ospedaliere, Aziende Ospedaliere Universitarie, Policlinici e Istituti di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico Pubblici".
Gli interventi finanziabili sono rappresentati dall’implementazione di un Piano di migrazione dei sistemi, applicativi e dati relativi ai servizi dell’amministrazione verso il PSN e/o infrastruttura della PA adeguata e/o cloud qualificato (comprensivo per ciascun servizio di tutte le attività necessarie ad eseguire e completare la migrazione assessment, pianificazione della migrazione, esecuzione e completamento della migrazione, formazione, attivazione canoni cloud) secondo le indicazioni dell’Allegato 2
I Soggetti attuatori potranno scegliere:
a. di migrare tutti i dati e servizi verso l’infrastruttura PSN, utilizzando le risorse dell’Investimento 1.1;
b. di migrare tutti i dati e servizi verso infrastrutture della Pubblica Amministrazione adeguate e/o verso soluzioni cloud qualificate a valere sulle risorse dell’investimento 1.2;
c. di scegliere una soluzione mista, ad esempio migrare i dati critici verso l’infrastruttura PSN e gli ordinari verso infrastrutture della Pubblica Amministrazione adeguate e/o verso soluzioni cloud qualificate, utilizzando nel primo caso le risorse dell’Investimento 1.1 e nel secondo le risorse dell’Investimento 1.2.
Sì, è possibile accedere al finanziamento per attività avviate a decorrere dal 1° febbraio 2020, per la migrazione di dati e servizi verso soluzioni cloud qualificate e/o infrastrutture della Pubblica Amministrazione adeguate. Inoltre, è possibile accedere al finanziamento previsto dall'Avviso anche per le attività di migrazione di dati e servizi e al PSN, avviate a decorrere dal 1° gennaio 2023.
No, il finanziamento concesso non è cumulabile con altri finanziamenti pubblici, nazionali o europei, per le stesse spese ammissibili, nel rispetto del divieto del doppio finanziamento.
Possono inviare candidatura a valere dell'Avviso Multimisura 1.1 + 1.2, i Soggetti Attuatori che non sono stati già ammessi a finanziamento a valere sull’Avviso “INVESTIMENTO 1.2 “ABILITAZIONE AL CLOUD PER LE PA LOCALI” ASL/AO (dicembre 2022) pubblicato il 28 dicembre 2022 o che abbiano rinunciato al finanziamento ai sensi dell’art. 14 co. 7 del predetto Avviso.
La presentazione da parte dell’Ente della documentazione necessaria ai fini della partecipazione all’Avviso è a totale ed esclusivo rischio del partecipante stesso, il quale si assume la propria responsabilità in caso di mancata o tardiva ricezione della documentazione, dovuta, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, a malfunzionamenti degli strumenti telematici utilizzati, a difficoltà di connessione e trasmissione, a lentezza dei collegamenti, o a qualsiasi altro motivo, restando esclusa qualsivoglia responsabilità del Dipartimento per la trasformazione digitale ove, per ritardo o disguidi tecnici o di altra natura, ovvero per qualsiasi motivo, la domanda non pervenga entro i termini perentori previsti.
La domanda può essere presentata a partire dalla data di pubblicazione fino ad esaurimento delle risorse e comunque entro e non oltre le ore 23.59 del 19 maggio 2023.
All’interno dei tempi di apertura e chiusura dell’Avviso, sono previste delle finestre temporali, al termine delle quali il Dipartimento per la trasformazione digitale provvederà
a finanziare le istanze pervenute nella finestra temporale di riferimento.
Nello specifico, nel presente Avviso sono previste le seguenti finestre temporali:
a. finestra n. 1 dalla data di pubblicazione alle ore 23:59 del 14 aprile 2023;
b. finestra n. 2 dal 15 aprile 2023 alle ore 23:59 del 19 maggio 2023.
I template utili alla generazione del CUP sono:
- il template n. 2303001(per progetto finanziato solo su Investimento 1.1);
- il template n. 2212002 (per progetto finanziato solo su Investimento 1.2);
- nel caso di progetto finanziato su entrambi gli investimenti è necessario utilizzare il template n. 2303001.
Sì, il canone del primo anno è incluso nell’importo forfettario come definito dall'allegato 2.
L’adesione all’Avviso prevede la migrazione di:
- Un minimo di 3 fino ad un massimo di 15 servizi classificati come Ordinari;
- Un minimo di 3 fino ad un massimo di 26 servizi classificati come Critici.
L’importo del finanziamento concedibile è individuato in un importo forfettario determinato secondo il seguente criterio:
a. per le AO fino a 500 posti letto (min. 6 max 41 servizi): servizio ordinario € 19.628, servizio critico € 25.517;
b. per le AO posti letto tra 501 e 1.000 (min. 6 max 41 servizi): servizio ordinario € 58.885, servizio critico € 76.550;
c. per le AO con oltre 1.000 posti letto (min. 6 max 41 servizi): servizio ordinario € 94.215, servizio critico € 122.480.
L’importo del finanziamento concedibile è individuato in un importo forfettario determinato secondo il seguente criterio:
a. Per le ASL/AUSL tra 0 e 500.000 assistibili (min. 6 max 41 servizi): servizio ordinario € 34.050, servizio critico € 44.265;
b. Per le ASL/AUSL tra 500.001 e 1 Milione assistibili (min. 6 max 41 servizi): servizio ordinario € 102.150, servizio critico € 132.795;
c. Per le ASL/AUSL oltre il milione di assistibili (min. 6 max 41 servizi): servizio ordinario € 163.440, servizio critico € 212.472.
Il fornitore deve essere contrattualizzato entro 4 mesi dalla data di notifica del Decreto di finanziamento.
Le attività oggetto di finanziamento devono essere concluse entro 14 mesi dalla data di notifica del Decreto di finanziamento.
Il contratto con il fornitore deve essere attivato entro 9 mesi dalla notifica del decreto di finanziamento.
Per le Aziende Ospedaliere che hanno oltre 1001 posti letto il tempo massimo entro cui concludere tutte le migrazioni indicate nel piano di migrazione, qualsiasi sia la modalità, è di 18 mesi dalla data di attivazione del contratto con il fornitore.
Il fornitore deve essere contrattualizzato entro 4 mesi dalla data di notifica del Decreto di finanziamento.
Le attività oggetto di finanziamento devono essere concluse entro 14 mesi dalla data di notifica del Decreto di finanziamento.
Il contratto con il fornitore deve essere attivato entro 9 mesi dalla notifica del decreto di finanziamento.
Per le le ASL/AUSL che hanno oltre 1.000.001 assistibili, il tempo massimo entro cui concludere tutte le migrazioni indicate nel piano di migrazione, qualsiasi sia la modalità, è di 18 mesi dalla data di attivazione del contratto con il fornitore.
La destinazione per ciascun servizio inserito nel piano di migrazione previsto è a scelta tra una delle seguenti opzioni:
- Cloud Qualificato;
- Infrastruttura della PA adeguata;
- PSN.
Il processo di migrazione dei servizi finanziati si intende concluso con esito positivo al momento in cui l’Ente effettuerà comunicazione, attraverso la piattaforma, del rilascio in esercizio di ciascuno dei servizi inseriti nel piano di migrazione, inviando il questionario di assessment con lo stato “Completato” per ciascun servizio in oggetto.
Sono spese ammissibili esclusivamente i servizi presenti all’interno del Catalogo dei Servizi di cui alla convenzione sottoscritta tra il Dipartimento per la trasformazione digitale e la società Polo Strategico Nazionale S.p.A.. Inoltre, non è ammissibile la spesa del primo anno di canoni del servizio Secure public cloud per la migrazione dei servizi dell’amministrazione classificati come strategici. Il listino PSN attualmente non prevede servizi SaaS e, pertanto, non è un’opzione applicabile per la destinazione PSN (in riferimento alla tabella 1 nell'Allegato 2- Scenari di ammissibilità su origine e destinazione), salvo eventuale aggiunta di nuovi servizi come previsto dalla convenzione stipulata tra il Dipartimento per la trasformazione digitale e la società Polo Strategico Nazionale S.p.A. La convenzione è disponibile sul sito istituzionale del Dipartimento al seguente link: https:/ innovazione.gov.it/dipartimento/focus/polo-strategico-nazionale/
Sì, si intendono ammissibili tutte le tipologie di destinazione così come definite e previste dall'Avviso.
Occorre preliminarmente distinguere tra "full migration del servizio dell'Amministrazione" e "full migration dell'Amministrazione". Con riferimento alla "full migration del servizio dell'Amministrazione" si intende che è ammissibile a finanziamento il servizio indicato nel piano di migrazione che viene migrato completamente, ovvero che siano migrati tutti i sistemi, dati e applicativi sottostanti all'erogazione di tale servizio verso la destinazione scelta dall'amministrazione in conformità con la tabella 1 - Scenari di ammissibilità su origine e destinazione. Non saranno finanziate migrazioni parziali, ovvero attività di migrazione che non hanno portato alla conclusione del processo di migrazione (es. attività di assessment e di pianificazione che non portano ad una effettiva realizzazione della migrazione secondo i criteri stabiliti nell'Avviso). La migrazione deve essere effettuata per tutti i dati del servizio oggetto di aggiornamento. Nel caso di migrazione verso soluzioni PaaS, tutti i dati devono essere contenuti all’interno di Cloud PaaS, ad eccezione di dati di sistema. Con riferimento alla "full migration dell'Amministrazione" si intende il richiamo all'articolo 33-septies del DL 179/2012 che obbliga le Amministrazioni a migrare tutti i centri elaborazione dati privi dei requisiti di cui al Regolamento AGID del 15 dicembre 2021 e della Determina ACN n. 307 del 18 gennaio 2022. Ne consegue che l'Amministrazione deve indicare nel piano di migrazione trasmesso al Dipartimento per la trasformazione digitale e ad AGID tutti i servizi dell'Amministrazione che in seguito alla classificazione sono soggetti all'obbligo di migrazione sopra richiamato. Resta salva la facoltà dell'Amministrazione di non richiedere il finanziamento tramite questo avviso per la migrazione di parte dei servizi dell'Amministrazione soggetti a tale obbligo. In questo caso, l’Amministrazione provvederà a realizzare la “full migration” di:
● tutti i servizi dell’Amministrazione indicati nel piano di migrazione finanziato con l’Avviso entro i termini ivi previsti;
● dei restanti servizi indicati nel piano di migrazione trasmesso ai sensi del Regolamento AGID del 15 dicembre 2021 (e non inclusi nella candidatura all’Avviso) con altri fondi entro il 30 giugno 2026.

Fondo Innovazione

Sì, ma sarà possibile richiedere i contributi soltanto in relazione all’integrazione di servizi (sia per la piattaforma pagoPA che per l’App IO) che non sono stati già finanziati con l’Avviso Pubblico Fondo Innovazione.
Sì, i Comuni in questo caso possono aderire agli avvisi del PNRR richiedendo i contributi per l’integrazione di servizi diversi e ulteriori rispetto a quelli per cui hanno già ricevuto il finanziamento.
I Comuni potranno richiedere i finanziamenti degli avvisi del PNRR solo per quei servizi eccedenti rispetto ai minimi richiesti dall’Avviso Pubblico Fondo Innovazione. Nello specifico, saranno considerati già finanziati (e quindi esclusi):
  • il primo servizio dichiarato nella richiesta di erogazione del contributo, per chi ha aderito alla piattaforma pagoPA durante la vigenza dell’Avviso Pubblico,
  • i primi due servizi dichiarati nella richiesta di erogazione del contributo, per chi ha aderito alla piattaforma pagoPA prima della pubblicazione dell’Avviso Pubblico,
  • il primo servizio dichiarato nella richiesta di erogazione del contributo, per App IO. Fermo restando il rispetto della retroattività, nello specifico servizio attivo dopo il 1° aprile 2021.
A tal riguardo, dovrai richiedere le modalità di gestione alla Regione, in coerenza con gli specifici accordi regionali con il DTD
Ai fini del PNRR un servizio è considerato attivo:
  • per la piattaforma pagoPA, dalla data di visibilità della prima transazione con esito positivo con la corretta assegnazione del codice tassonomico
  • per l’App IO, dalla data di visibilità del servizio in App.
Si, in quanto un Comune potrebbe nel tempo aver aumentato la platea dei servizi offerti nel rispetto dell'elenco previsto dalla tassonomia vigente; nel caso di servizi erogati in via indiretta rimane comunque il vincolo della titolarità del credito come requisito per legittimare la richiesta.

Rendicontazione

In merito alla domanda posta si rimanda alla normativa contabile di riferimento e alle indicazioni dell'Amministrazione competente in materia. A titolo indicativo e non vincolante si ricorda che il legislatore è intervenuto sul punto con l’articolo 27 comma 2 quinquies del D.L. 152/2021 come modificato in occasione della legge di conversione, nonché si suggerisce la lettura della FAQ 49 ARCONET dove si precisa che “Le spese per l’acquisto di servizi infrastrutturali Cloud sono classificate tra le spese per l’informatica nel titolo 1 della spesa. A titolo esemplificativo si riportano di seguito le voci di parte corrente della spesa per informatica che possono essere ricondotte all’acquisto di servizi cloud infrastrutturali previste nel modulo finanziario del piano dei conti integrato di cui all’allegato 6 al d.lgs. n. 118 del 2011. I servizi di assistenza e di consulenza rientrano nella spesa di servizi cloud infrastrutturali.” Si ricorda infine quanto previsto al punto 3.12 del principio contabile 4/2 con riferimento ai Finanziamenti UE: 3.12 … Le entrate derivanti dai finanziamenti UE utilizzate per il finanziamento di spese correnti sono classificate tra i Trasferimenti correnti, comprese le quote dei Fondi UE destinati agli investimenti utilizzate per finanziare spesa corrente (nel rispetto dei regolamenti comunitari).
In merito alle domande poste si rimanda alla normativa contabile di riferimento e alle indicazioni dell'Amministrazione competente in materia. A titolo indicativo e non vincolante si suggerisce di visionare la FAQ ARCONET n. 48 pubblicata sul sito del MEF RGS che disciplina le modalità di contabilizzazione di detti fondi prevedendo:
- al punto b) che “ Alla fine dell’esercizio, nelle more del perfezionamento delle obbligazioni di spesa, le risorse accertate confluiscono nel risultato di amministrazione e, trattandosi di risorse vincolate, possono essere applicate al bilancio di previsione del triennio successivo. L’utilizzo di tali risorse è consentito anche agli enti in disavanzo in deroga ai limiti previsti dall’art. 1, commi 897 e 898, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 (art. 15, comma 3 DL n. 77 del 2021).
- al punto c) la FAQ 48 prosegue prevedendo “Per le risorse del PNRR e del PNC, trattandosi di entrate vincolate, gli enti possono variare il bilancio fino al 31 dicembre per iscrivere nuove o maggiori entrate, stanziare i correlati programmi di spesa e procedere con l’accertamento delle relative entrate (art. 175, comma 3, lettera a) del d.lgs. n. 267 del 2000 e art. 51, comma 6, lettera a del d.lgs. n. 118 del 2011). Dal 2021 al 2026, gli enti locali possono variare il bilancio anche nel corso dell’esercizio provvisorio o della gestione provvisoria per iscrivere in bilancio i finanziamenti di derivazione statale ed europea per investimenti (art. 15, comma 4-bis DL n. 77 del 2021).” Una volta confluite nell’avanzo di amministrazione vincolato dette somme possono essere reiscritte nel bilancio dell’esercizio successivo nel rispetto del cronoprogramma di spesa, anche nel caso di enti che chiudano in disavanzo ai sensi dell’art. 15 c. 3 del D. L. 77/2021.
In merito alla domanda posta si rimanda alla normativa contabile di riferimento e alle indicazioni dell'Amministrazione competente in materia. A titolo indicativo e non vincolante si suggerisce di visionare la FAQ ARCONET n. 48 pubblicata sul sito del MEF RGS che disciplina le modalità di contabilizzazione di detti fondi prevedendo al punto a) che “Gli enti possono accertare le risorse del PNRR e del PNC sulla base della formale deliberazione di riparto o assegnazione del contributo a proprio favore, senza dover attendere l'impegno dell'amministrazione erogante, con imputazione agli esercizi di esigibilità ivi previsti (art. 15, comma 4 DL n. 77 del 2021). Pertanto, a seguito dei decreti ministeriali di assegnazione delle risorse gli enti possono procedere all’accertamento delle entrate nel rispetto dei principi della competenza finanziaria potenziata, al fine di consentire, a seguito del perfezionamento delle obbligazioni di spesa, la registrazione degli impegni con imputazione agli esercizi previsti nel cronoprogramma.” Nel caso di importo forfettario le somme sono preventivamente assegnate da questo dipartimento con apposito decreto a ciascun ente ma subordinate, nell'erogazione, alla verifica della realizzazione del progetto. In tal caso l’ente provvede a contabilizzare le voci di entrata e di spesa così come riportato nella FAQ 48 lett a) sopra riportata.
In merito alla domanda posta si rimanda alla normativa contabile di riferimento e alle indicazioni dell'Amministrazione competente in materia. A titolo indicativo e non vincolante, con riferimento alla natura della spesa in economia non sono da rilevare attività contabili specifiche se non quelle che consentono di ricondurre, ad es. con apposito codice, dette spese al progetto PNRR così come previsto dal D.L. 77/2021 art 9 c.4.
Il contributo concesso è una somma forfettaria (lump sum) che sarà erogata in un'unica soluzione a seguito del perfezionamento delle attività oggetto del finanziamento come disposto dall'art. 13 dell'Avviso. L'entità del finanziamento è indicata nell'Allegato 2 dell'Avviso, come previsto dall'art. 8. Trattandosi di una somma forfettaria non devono essere rendicontati i costi sostenuti.
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